Civile

Compensazione prezzi e riflessi sul riequilibrio contrattuale

Effetti degli strumenti legislativi straordinari di natura compensativa- revisionale

di Pier Luigi Gianforte*

L'impatto delle opere pubbliche sul prodotto interno lordo italiano è questione ormai acclarata al pari della consapevolezza in ordine all'importanza degli appalti per l'intero complesso socio economico.

E' sempre più avvertita l'esigenza da parte dello Stato di accelerare la realizzazione degli interventi ottimizzando le tempistiche e minimizzando gli effetti negativi dei ritardi anche in termini di perdita di competitività del nostro sistema infrastrutturale e produttivo.

Sulla base di tali presupposti il legislatore ha introdotto dapprima i correttivi cd dello "sblocca cantieri" e poi, a seguito dell'ulteriore contrazione indotta dall'evento pandemico, le ulteriori disposizioni contenute nel decreto semplificazioni e norme correlate.

L'architettura operativa, già delicata nel suo equilibrio complessivo, rischia oggi di paralizzarsi completamente a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali e dei costi unitari in genere che stanno travolgendo le ipotesi economiche formulate in sede di gara dagli operatori economici.

Non sono pochi i casi , della pratica professionale, di impresa che eccepiscano l'eccessiva onerosità sopravvenuta chiedendo di svincolarsi dal vincolo contrattuale, o quanto meno, di sospendere i lavori auspicando il venir meno della bolla speculativa.

Il legislatore, seppur con colpevole ritardo, ha introdotto, come riportato a seguire, una serie di strumenti straordinari di natura compensativa- revisionale:

• A) Art. 1-septies del D.L. 25-5-2021 n. 73
Per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ovvero dal 24/07/2021
Per aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre 2021

• B) Art. 1 - Comma 398 L. 30-12-2021 n. 234
Per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 73/2021 ovvero dal 24/07/2021.
Per aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre 2021.

• C) Art. 25 del D.L. 1-3-2022 n. 17
Per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 73/2021 ovvero dal 24/07/2021.
Per aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre 2022.

• D) Art. 29, comma 1 lett. a) e b) del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4
Per procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ovvero dal 27/01/2022.

A mio parere le correzioni economiche indotte dai predetti strumenti normativi risultano marginali rispetto alle effettive esigenze; in questo articolo viene riportato il risultato dello studio campione eseguito su un appalto tipo seppur di modesta entità economica (di circa 700.000 €) relativo alla realizzazione di opere stradali tradizionali ( pali , sistemazione piattaforma stradale ecc).

In prima battuta è stato valutato l'effettivo aumento dei costi dei materiali prendendosi a riferimento i preventivi originali (giustificati in sede di gara) e quelli aggiornati all'attualità per un maggior costo diretto di circa 72.013,74 (pari al 10% dell'appalto) euro come da prospetto disponibile qui

A tale costo occorre sommare quello delle voci indirette (esempio lubrificanti, gasolio, energia elettrica , gas ecc.) quale aliquota concorrente alla formazione delle singole voci di costo o componenti l'aliquota generale delle spese generali.
Si tratta, quest'ultimo, di importo variabile legato alla natura delle lavorazioni ma certamente incidente per una percentuale variabile dal 5 al 15 %.

E' interessante quindi valutare come concretamente il decreto ministeriale dell'11/11/2021 (Art. 1-septies del D.L. 25-5-2021 n. 73) in quale misura compensi il maggior costo sofferto dall'O.E..

Come si rileva in questa tabella , l'applicazione del rimedio compensativo determina un recupero economico di circa il 50% pari a 35.693,95 € residuando una sofferenza economica di circa oltre il 50%.

Sempre ai soli fini conoscitivi l'applicazione invece dello strumento compensativo/revisionale previsto dall'articolo 29 comma 1 del decreto legge 27 gennaio 2022 numero 4 comporta un recupero economico di circa 31.564,97 € lasciando quindi in capo all'appaltatore il maggior costo di € 40.448,77 ovvero il 56% del maggior importo sofferto a causa degli aumenti.


ALLEGATO 4 – SCHEMA RIEPILOGATIVO MATERIALI PER COMPENSAZIONE PREZZI

Per quanto trattasi di strumento compensativo che deve mirare a riequilibrare almeno in parte gli effetti negativi di un evento straordinario, è evidente che l'O.E. dovrà sopportare il 50% dei maggiori costi oltre agli aumenti del settore energetico sottratti a valutazione del legislatore.

Esistono infatti una serie di ulteriori costi che sfuggono dalla determinazione di cui sopra e che sono legati all'aumento del costo dei carburanti e di tutte quelle voci unitarie che tuttavia concorrono nella determinazione dei prezzi contrattuali ed anche delle voci afferenti alle spese generali.

Dal modesto studio condotto quindi si desume che:
1) gli strumenti compensativi debbono trovare una più celere applicazione proprio per la natura parzialmente riequilibrativa degli stessi;
2) un effettivo riequilibrio della prestazione sinallagmatica non può prescindere da una valutazione globale basata sul prezziario e non sulle (tardive e parziali) voci unitarie di costo;
3) la soggezione economica a cui l'O.E. si vede esposto non giustifica automaticamente la possibilità per lo stesso di avviare procedure miranti a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità.

Certamente le valutazioni di cui sopra vanno contestualizzate caso per caso essendo ben evidenti situazioni marginali (quali quelle riferite alle carpenterie metalliche o alle opere in conglomerato bituminoso) per le quali lo squilibrio è ancor più evidente.

Non può quindi che essere accolto con favore quanto previsto al comma 11 bis dall'art. 29 del D.L. 27/01/ 2022 n. 4 (che per gli accordi quadro prevede di agire sul prezziario) così come la bozza del testo dell'art. 25 del Decreto Aiuti (con riferimento alla contabilizzazione in deroga sulla base del prezziario aggiornato).

Ciò che manca purtroppo è un prezziario trasparente e ben strutturato che, sulla base di voci auspicabilmente standardizzate, tenga conto coerentemente degli effettivi costi ed oneri operativi. Ma questa è un'altra storia….

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*A cura di Pier Luigi Gianforte Ph.D

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