Professione e Mercato

Compenso avvocati: prevale l'accordo col cliente sulle tariffe

Per la Cassazione, ai fini della liquidazione dei compensi prevale l'accordo delle parti su tariffe o parametri

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di Marina Crisafi

Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato prevale l'accordo con il cliente prima ancora dei parametri o delle tariffe. La Cassazione accoglie così il ricorso dei professionisti che lamentavano l'omessa valutazione della convenzione da parte dei giudici di merito (ordinanza n. 18967/2022).

La vicenda
In particolare i legali contestavano l'ordinanza della Corte di appello di Venezia, deducendo con il primo motivo di ricorso che i giudici, investiti di domanda di liquidazione dei compensi in forza di convenzione, avevano liquidato il dovuto secondo tariffa, e ciò sulla base del rilievo che il documento, prodotto dai professionisti, non comprovava quale compenso le parti avessero concordato per lo svolgimento dell'attività professionale in oggetto.
I due deducevano, inoltre, che i compensi erano indicati nella seconda facciata del documento, il cui esame era stato omesso dal giudice di merito, il quale aveva fermato l'analisi alla sola prima facciata.

La decisione
Per la sesta civile, gli avvocati hanno ragione. Riscontrato che nella seconda facciata del documento (contratto di mandato) prodotto ai fini della prova della pretesa erano indicati i compensi concordati, "l'omissione, in cui è incorsa la Corte d'appello nella incompleta considerazione del documento, ha indubbiamente inciso su un fatto decisivo per il giudizio, incidendo sul criterio di determinazione del compenso da parte del giudice" affermano dal Palazzaccio.
Infatti, l'elencazione, contenuta nel primo comma dell'articolo 2233 c.c., dei criteri per la determinazione convenzionale del compenso ha carattere gerarchico (cfr. Cass. n. 9514/1996; n. 29212/2019). E il "criterio preferenziale individuato dal legislatore ai fini della determinazione del compenso del professionista è l'accordo delle parti" proseguono dalla S.C., mentre "il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo fra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio (Cass.n. 29837/2011; n. 4081/2014).
La Corte d'appello dunque ha errato a liquidare i compensi secondo tariffa in presenza di determinazione convenzionale.
Da qui la cassazione dell'ordinanza impugnata. Parola al giudice del rinvio.

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