Compenso al mediatore immobiliare anche in assenza di incarico
Per il compenso agli agenti immobiliari non serve l'incarico scritto. Ciò che conta è il nesso tra l'attività svolta e la conclusione dell'affare
Spetta il compenso al mediatore immobiliare anche in assenza di incarico. Quello che conta è il nesso tra l’attività del professionista e la conclusione dell’affare. Lo ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione (ordinanza n. 7029/2021) ribadendo un principio non nuovo, che conta ormai vari precedenti in materia.
La vicenda
Nella vicenda, il titolare di un’agenzia immobiliare trascinava in giudizio una donna che aveva concluso l’acquisto di un immobile, per vedersi riconoscere la propria provvigione per la mediazione prestata.
Vedendo riconosciute le proprie ragioni in primo grado, il professionista perdeva in appello, in quanto il tribunale, riteneva che gli elementi acquisiti in giudizio non dimostravano la sussistenza dell’incarico di mediazione e che la compravendita era stata conclusa senza l’intervento del mediatore.
L’agente ricorre quindi al Palazzaccio ribadendo, in primis, che nessun dubbio poteva sorgere sul mandato ricevuto dalla sua agenzia per la vendita, ed evidenziando comunque che il diritto del mediatore alla provvigione sorge anche quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera svolta dallo stesso, ove la parte ne abbia tratto vantaggio, a prescindere dal fatto che sia stato conferito preventivamente il relativo incarico.
Il diritto del mediatore alla provvigione
Per la Suprema Corte il professionista ha ragione.
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in definitiva, ricorda la Cassazione, “tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (cfr. tra le altre Cassazione n. 869/2018).
D’altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria “l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene”.
Il rapporto di mediazione non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, anche laddove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta parimenti vincolata verso il mediatore.
L’accertamento del nesso causale
L’accertamento del nesso di causalità spetta al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando questi abbia del tutto omesso di esaminare un fatto decisivo ai fini della soluzione della controversia. Ciò è accaduto nella fattispecie, poiché il tribunale ha escluso il diritto del professionista alla provvigione soltanto sul rilievo che la proprietaria dell’immobile non gli aveva conferito il relativo incarico, omettendo totalmente l’esame del nesso causale tra l’opera prestata e la conclusione dell’affare.
Per cui sentenza cassata e parola al giudice del rinvio.