Amministrativo

Competente il giudice di primo grado per l' ammissione al gratuito patrocinio nella fase cautelare dell'appello

Lo deciso il Consiglio di Stato con il decreto 6837/2023

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L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche relativamente al giudizio cautelare di appello, non può che essere proposta dinanzi al giudice di primo grado. Lo la deciso la Sezione terza del Consiglio di Stato con il decreto 13 luglio 2023 n. 6837.
ll "magistrato competente per il giudizio", - precisano i magistrati amministrativi - ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Dpr n. 115 del 2002, anche con riferimento al giudizio cautelare di appello, non può che identificarsi con il giudice di primo grado, dinanzi al quale pende il giudizio di merito, tale dovendo necessariamente intendersi il giudizio e non essendo comunque contemplata dal legislatore un'ammissione, provvisoria o definitiva, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, i cui effetti siano circoscritti al giudizio cautelare.
Nella fattispecie in esame, era stato proposto reclamo avverso un decreto della commissione per il patrocinio a spese dello Stato, recante il rigetto dell'istanza, sulla ragione per cui la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato concerneva la fase cautelare instaurata presso il Tar per la Calabria, Reggio Calabria, con la conseguenza per cui era tale organo ad essere competente ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'intera fase cautelare.

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