Casi pratici

Composizione negoziata della crisi d'impresa: tra approcci giurisprudenziali e adeguamento alla Insolvency

La composizione negoziata tra il timido esordio e i subitanei ritocchi

di Laura Biarella

La questione
Qual è l'imprinting dell'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa nell'ambito del Codice della crisi e d'insolvenza? Come si è approcciata la giurisprudenza innanzi alla più moderna vision del risanamento aziendale? Come sta impattando la Direttiva cd. Insolvency rispetto ai cardini normativi codicistici della crisi d'impresa e d'insolvenza (di cui al D. Lgs. n. 14/2019, come integrato e modificato)? Sotto quali aspetti il parere 13 maggio 2022, reso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato, propone di modificare l'istituto? Qual è il ruolo assegnato al Segretario Generale della Camera di Commercio dalla disciplina che sarà in vigore al 15 luglio 2022?


Il decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118 (convertito in l. n. 147/2021) ha introdotto un nuovo strumento procedurale estensivamente denominato "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa". Avviata il 15 novembre 2021, la procedura presenta un carattere esclusivamente volontario e stragiudiziale, accessibile da parte degli imprenditori commerciali e agricoli in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. La finalità è quella di prevenire il fallimento delle aziende e sostenerle nel risanamento aziendale. Le modalità operative sono affidate a una piattaforma web dedicata, del sistema camerale, raggiungibile all'indirizzo web www.composizionenegoziata.camcom.it, che si compone di due aree, una pubblica di tipo informativo e l'altra "riservata" alle domande formali: l'accesso alla sezione pubblica consente all'imprenditore di svolgere un test facoltativo in ordine alla perseguibilità, o meno, del possibile risanamento aziendale, quindi di ottenere tutti gli ulteriori elementi informativi relativi allo strumento stragiudiziale in disamina. Tramite l'area riservata, invece, l'impresa può avanzare l'istanza, farsi assistere da un esperto, e continuare l'iter conservando intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale. La piattaforma guida step by step l'imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative messe a punto dal ministero della Giustizia (decreto 28 settembre 2021), per cercare di raggiungere, ove ne sussistano le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le variegate esigenze dei creditori e del debitore. Al 15 aprile 2022, dopo cinque mesi di operatività dell'istituto, le istanze di composizione negoziata registrate sono risultate 167 nell'intera penisola: 34 in Lombardia, 20 nel Lazio, 17 in Emilia-Romagna, 16 in Toscana, 7 in Umbria. Nell'analisi dei dati diffusa da Unioncamere risulta che il 62% del totale delle imprese ha avavnzato richiesta per le misure protettive, mentre, quanto alla tipologia di aziende coinvolte, si sono contate 11 imprese sotto la soglia di fallibilità, e altrettante quelle appartenenti a holding. Alla medesima data le istanze evase sono state 15, circa il 9% del totale. Le aspettative sulla rampa di lancio erano di gran lunga superiori, ipotizzandosi un numero di procedure, attese ogni anno, sull'ordine di una decina di migliaia, in modo da evitare, almeno parzialmente, i 5mila fallimenti che, sulla base dei dati forniti da Banca d'Italia, rappresentano l'insolvency gap cumulato nel biennio 2021 rispetto al 2019: circa 3.500 nel 2020 (-30%), circa 1.500 nel 2021 (-15%). Nei prossimi mesi, in specie quando diverranno operative le novità contenute nel decreto Insolvency, bisognerà verificare se la procedura in parola sarà in grado di insinuarsi nei meandri dell'imprenditoria italiana che manifestano situazioni di crisi e che, al contempo, beneficiano delle condizioni per tentare il risanamento. Doverosamente, deve essere osservato che la figura dell'esperto nominato non risulta assimilabile a quella del commissario giudiziale, né del liquidatore o del curatore, pertanto, in capo a questi, non sussiste la legittimazione a disporre della disponibilità di fondi per soddisfare equamente tutti i creditori. Ulteriormente, nel corso della seduta del 17 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema del decreto legislativo che, in attuazione della direttiva Insolvency, introduce ulteriori modifiche al Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. n. 14/2019). La Direttiva (UE) 2019/1023 afferisce ai quadri di ristrutturazione preventiva, all'esdebitazione e alle interdizioni, alle misure volte a implementare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, a modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 in tema di ristrutturazione e insolvenza. Pertanto, le esigenze europee, rimettono in gioco l'imprinting della procedura, come concepito dal decreto-legge n. 118 e dalla relativa legge di conversione n. 147.

Gli esperti indipendenti, tra dubbi e precisazioni
E' intervenuto il Ministero della Giustizia a replicare le osservazioni evidenziate dall'Associazione Nazionale Commercialisti e dall'Associazione ADR & Crisi – Commercialisti e avvocati, sulla circolare 29 dicembre 2021 recante le "Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa". Un'istantanea è raffigurata nell'informativa n. 28 del 7 marzo 2022, pubblicata dal CNDCEC, alla quale è allegato il documento pubblicato dal ministero. Le criticità sono emerse in relazione alla richiesta di precedente esperienza maturata nell'ambito della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, come anche nelle differenze tra requisiti richiesti a commercialisti e avvocati, e quelli richiesti a consulenti del lavoro e ulteriori professionalità non iscritte ad albi. Secondo la presa di posizione del Ministero della Giustizia il disposto di cui al c. 3 dell'art. 3 decreto-legge n. 118/2021, modificato dalla relativa legge di conversione, equipara dottori commercialisti, esperti contabili e avvocati, in merito ai requisiti necessari per ottenere l'iscrizione negli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa. Per l'effetto, detti professionisti devono essere iscritti da almeno 5 anni negli Albi di competenza, e aver maturato almeno due precedenti esperienze nell'ambito della ristrutturazione aziendale della crisi d'impresa, così tagliando l'accesso ai professionisti meno datati. A tale chiarimento è stato aggiunto che la più recente formulazione del testo, implica che i commercialisti e gli avvocati non devono possedere la duplice qualifica di iscritti a entrambi gli ordini professionali, in quanto alla congiunzione "e" deve essere assegnato valore disgiuntivo. Inoltre, in merito all'esclusione del curatore fallimentare dal novero degli incarichi utili a comprovare l'idoneità per l'incarico di esperto, viene precisato che il motivo risiede nella circostanza di aver assegnato rilevanza alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale, mentre, al contrario, il curatore fallimentare interviene nel segmento temporale in cui la crisi e l'insolvenza si avviano verso la conclusione, poiché si occupa della liquidazione. E' stato inoltre precisata l'esclusione degli advisor con incarichi di assistenza o consulenza contabile, fiscale, societaria, ovvero con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle questioni fiscali del debito tributario di imprese in difficoltà. Per completezza, va evidenziato che il 29 marzo 2022, alla Camera, la sottosegretaria alla Giustizia, in risposta a un'interrogazione in ordine ad alcune criticità applicative rilevate sull'art. 2, c. 1, e art. 3, c. 3, del decreto-legge n. 118, ha chiarito che, ai fini dell'inserimento nell'elenco degli esperti indipendenti, non occorre essere abilitati alla professione di dottore commercialista o a quella forense. Infine, nella medesima occasione, è stato affermato che per poter accedere alla composizione negoziata della crisi d'impresa non sono richiesti requisiti dimensionali di accesso, in quanto la stessa risulta strutturata quale strumento usufruibile da tutte le entità iscritte al registro delle imprese, società agricole incluse.

La rinegoziazione dei contratti causa Covid-19
L'art. 10 del decreto-legge n. 118/2021 conferisce al giudice il potere di rideterminare il contenuto dei contratti in pendenza di trattative tra debitore e creditore che, in capo all'imprenditore, siano divenuti eccessivamente onerosi a cagione della crisi economica originata dalla pandemia, con l'evidente obiettivo di garantire la continuità aziendale. Più precisamente il c. II statuisce che: "L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente c. non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente". La sentenza del Tribunale di Firenze, n. 6754 del I marzo 2022, innanzi alla richiesta formulata da una società di rideterminare, secondo i canoni dell'equità, le condizioni commerciali di un contratto di fornitura, in quanto divenute eccessivamente onerose, ha affermato che sussiste detta possibilità unicamente laddove l'impossibilità risulti direttamente riconducibile al perdurare della crisi sanitaria. Il Tribunale ha quindi riconosciuto il potere di modificare le clausole negoziali nel corso dello svolgimento della procedura di composizione negoziata preordinata a garantire l'operatività dell'azienda. A ciò si aggiunga che il medesimo giudice ha prescelto la strada dell'attualizzazione della nozione di onerosità sopravvenuta ricomprendendovi pure l'emergenza pandemica. Il giudice, nel corso della valutazione, deve procedere all'accertamento della situazione dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e, per l'effetto, ha l'onere di accertare la ragionevole prospettiva di risanamento dell'impresa. La valutazione deve comprendere finanche le ragioni che hanno impedito, alle parti, di raggiungere un accordo in ordine alla rinegoziazione del contratto, il cui equilibrio sia stato compromesso dalla pandemia, oltre che della correttezza e buona fede della condotta realizzata dal debitore nella circostanza e nella misura in cui la controparte debba essere indennizzata per non squilibrare eccessivamente il rapporto contrattuale in suo danno. Il medesimo giudice, inoltre, ha specificato che a poter essere ritoccati sono unicamente i contratti a esecuzione differita, continuata o periodica, conclusi in epoca anteriore all'emergenza sanitaria, e non anche i contratti di lavoro per i quali, in ipotesi di mancata prosecuzione della continuità aziendale per eccessiva onerosità, si applicano le ordinarie regole in tema di cessazione del rapporto di lavoro.

Misure protettive: la presa di posizione meneghina
Significativa è la pronuncia resa il 26 gennaio 2022 dal Giudice delle Esecuzioni della Sezione III del Tribunale di Milano, il quale ha dichiarato improcedibile la procedura esecutiva nei confronti di un imprenditore, che aveva avanzato istanza di accesso alla procedura negoziata, a fronte del deposito del ricorso per l'ottenimento delle misure protettive contemplate dalla disciplina del 2021. Il giudice milanese, nonostante abbia precisato esplicitamente come la composizione negoziata non costituisca una procedura concorsuale, non ha negato, al contempo, che vengano mantenuti gli effetti di protezione del patrimonio del debitore, così come avviene nel deposito del ricorso del concordato preventivo. In tale ipotesi, infatti, a seguito del deposito della domanda si producono gli effetti ex art. 168 L.F. e, parimenti, nella composizione negoziata a seguito del provvedimento del Tribunale che concede le misure protettive, la procedura esecutiva risulta essere sospesa in attesa dei provvedimenti definitivi. Detta sospensione non può intendersi quale estinzione del procedimento con conseguente liberazione dei beni pignorati, in quanto ciò determinerebbe la lesione del diritto del creditore di vedere soddisfatto il proprio credito, bensì quale improseguibilità della procedura. Tale sospensione incrementa l'obbligo di protezione delle somme del pignoramento finquando non saranno definite le dinamiche per la risoluzione della crisi in cui il debitore versa. Ove la composizione negoziata sia archiviata senza l'individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, il procedimento esecutivo riprenderà il suo corso. Più precisamente, a dir del giudice meneghino, la sospensione del procedimento esecutivo non determina l'inefficacia dei pignoramenti promossi e la liberazione delle somme, bensì implementa l'obbligo di protezione dei diritti oggetto del pignoramento, finquando non si conosca quale sarà la loro destinazione, quindi la liquidazione in favore del creditore ovvero la restituzione al debitore. Se è stato ritenuto corretto e non emergano contestazioni, stabilirà la durata delle stesse che non potrà essere inferiore a 30 giorni né superiore a 120 giorni. La durata potrà essere prorogata, ma in ogni caso non potrà oltrepassare i 240 giorni. L'impatto della composizione negoziata ha sollevato il quesito in merito al trattamento delle procedure esecutive pendenti al momento dell'istanza di misure protettive (ex art. 6, decreto-legge n. 118/2021) formulata dal debitore.

Le misure protettive secondo il Tribunale capitolino
In ordine alla domanda di conferma o modifica delle misure protettive e cautelari, richieste da una società, per esperire il procedimento di composizione negoziata della crisi, l'ordinanza 3 febbraio 2022 del Tribunale di Roma ha accolto il ricorso dell'impresa, confermando il divieto di prosecuzione dei procedimenti di reclamo promossi da taluni creditori per il termine di 60 giorni, salvo eventuali proroghe, incaricando, al contempo, l'esperto di segnalare ogni fatto sopravvenuto o in seguito accertato, utile a comprovare la revoca della misura ovvero l'accorciamento della sua durata. Il Tribunale ha ulteriormente precisato che il divieto di pronunciare la sentenza di fallimento verso il debitore che abbia richiesto le misure protettive del patrimonio, decorrente dalla pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione della domanda di composizione negoziata, rappresenta diretta conseguenza del disposto di cui all'art. 6, c. 4, del decreto-legge n. 118. Nella medesima occasione il giudice capitolino ha chiarito che i creditori a cui risultano inibite le attività contemplate all'art. 6, c. 1, del decreto-legge, sono solamente quelle indicati dal debitore istante, ed effettivamente limitate dalle misure richieste, il cui contenuto dovrà in seguito essere astrattamente individuato ed eventualmente limitato dal giudice tramite l'ordinanza di conferma o di modifica sottoposta al suo esame.

Gli ulteriori approcci giurisprudenziali
Per completezza, meritano un doveroso cenno gli altri interventi giurisdizionali che si sono registrati negli ultimi mesi, così toccando i più risalenti aspetti normativi dell'istituto giuridico in disamina:

•Tribunale Viterbo, Ordinanza 14 febbraio 2022, evidenzia la necessità di delibare, attraverso un esame di natura prognostico, le possibilità che, tramite la prosecuzione della procedura di composizione negoziata, l'impresa possa essere risanata, come pure valutata, analizzando gli elementi contabili a disposizione, la sussistenza di uno stato di "insolvenza risalente" non reversibile e ritenute del tutto carenti le previsioni del piano depositato ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. d), del d.l. n. 118/2021. Il Tribunale ha richiamato il Decreto Dirigenziale 28 settembre 2021, dove si statuisce che "solo ove le risorse realizzabili dalla continuità indiretta siano in qualche modo idonee a supportare l'indebitamento, potrà esser dato avvio alla composizione al fine di rinegoziare con i principali creditori l'esposizione complessiva", evidenziando efficacemente il bilanciamento tra l'esigenza di non sottrarre l'impresa insolvente alle procedure di composizione della crisi con la necessità di evitare che siffatte procedure abbiano una funzione dilatoria invece che finalizzata ad un tempestivo risanamento dell'impresa. L'esperto, nel proprio parere, aveva infatti dato atto che dal test per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento "emerge un marcato disequilibrio economico/finanziario configurabile dall' indice di livello di difficoltà del risanamento che dovrebbe attestarsi su valori massimi pari a 5/6 ma, nel caso della Società, sulla base della situazione patrimoniale/economica al 31.10.2021, risulta pari a 15,27". Per l'effetto era risultata correttamente esclusa, sia dall'esperto che dalla stessa società debitrice, la possibilità di proseguire una continuità diretta dell'impresa. Nella specie, il giudice ha disposto la revoca delle misure protettive e la segnalazione al P.M. ai sensi dell'art. 7 della L.F.

•Tribunale Bergamo, Ordinanza 15 febbraio 2022, ha reputato impeditivo lo stato di liquidazione della società protratto per anni, chiarendo che "… si palesa un ossimoro l'accesso al procedimento da parte di una società in liquidazione, peraltro ormai da quasi dieci anni, senza che neppure sia dedotta (oltre che documentata) la sussistenza dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione. Rimane oscuro come (...) un'impresa in fase di chiusura liquidatoria dei rapporti possa vedere ripristinato un equilibrio economico-finanziario atto a resuscitarne la continuità, mettendola in condizione di produrre valore". Dalla relazione richiesta all'esperto è emerso che i dati resi disponibili dall'impresa non erano adeguati a sorreggere un piano di risanamento. Ciò ha comportato il rigetto del ricorso in assenza dei presupposti d'accesso alla composizione negoziata, oltre che per inadeguatezza della documentazione allegata, quindi il rigetto dell'istanza di conferma della misura protettiva della sospensione della procedura esecutiva immobiliare.

•Tribunale Ferrara, Ordinanza 21 marzo 2022, dove si è reputata inapplicabile la procedura di composizione negoziata quando la finalità immediata risulti unicamente la liquidazione dell'attivo con conseguente pagamento falcidiato dei creditori, quindi essendo la ripresa della continuità del tutto astratta e meramente ipotetica. Il Tribunale ha rammentato che l'art. 2 del d.l. n. 118/2021 riserva il procedimento di composizione negoziata alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, per cui si palesa un ossimoro l'accesso al procedimento da parte da una società in liquidazione senza che neppure sia dedotta (oltre che documentata) la sussistenza attuale dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione, restando al contempo oscuro "come l'eventuale ripristino dell'equilibrio economico-finanziario sia in grado di resuscitare la continuità della impresa, mettendola in condizione di produrre valore, posto che la azienda sarebbe stata venduta".

•Tribunale Arezzo, Ordinanza 16 aprile 2022, dove si esamina l'art. 2 c. 1 della disciplina, per estenderne l'operatività anche all'imprenditore in crisi ovvero insolvente: il giudice ha individuato rilevanti indici sistematici nella dizione dell'art. 23 del d.l. n. 118/2021, il quale impedisce il deposito dell'istanza in pendenza di procedure concorsuali, nonché dell'art. 6, c. 4, che impedisce la pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento o accertamento dello stato di insolvenza dal giorno di presentazione dell'istanza e sino a conclusione delle trattative o archiviazione, come anche dell'art. 9, c. 1, il quale pone una regola di condotta per l'imprenditore in stato di crisi durante le trattative. Rigettando l'istanza e revocando le misure protettive, il giudice aretino ha desunto dai dati che, da un lato, la società ricorrente si trovava in stato di insolvenza irreversibile e, dall'altro lato, non aveva in animo di perseguire un "risanamento". Ciò, in particolare, ha condotto inevitabilmente alla revoca delle misure protettive, esulando dal perimetro decisionale del Tribunale qualsivoglia considerazione sulla convenienza di un nuovo accordo di ristrutturazione col ceto creditorio rispetto alle altre alternative offerte dall'ordinamento, quali concordato preventivo e fallimento.

La richiesta delle misure di protezione
All'atto della presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, ovvero in seguito tramite altra istanza, l'imprenditore in stato di crisi può avanzare richiesta delle misure protettive del patrimonio. Il medesimo giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, si chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, se del caso, l'adozione dei provvedimenti cautelari occorrenti per condurre a termine le trattative. Per l'effetto, l'imprenditore deve depositare un ricorso al Tribunale competente, insieme alla documentazione dettata all'art. 7, c. 22, decreto-legge n. 118:

• bilanci degli ultimi tre esercizi ovvero, ove non sia tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'Iva degli ultimi tre periodi di imposta;

• situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non più di sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

• elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, unitamente ai relativi indirizzi pec, se disponibili, ovvero degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

• piano finanziario per i successivi sei mesi, come pure un prospetto delle iniziative di indole industriale che intende adottare;

• autocertificazione attestante, in base ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

• accettazione dell'esperto con il relativo indirizzo pec.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione (art. 6, c. 1, decreto-legge n. 118/2021), l'imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. Ai sensi dell'art. 7, c. 1, l'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure protettive. Entro 10 giorni, il Tribunale fisserà l'udienza di comparizione delle parti interessate dalle misure protettive e, se la proceduta seguita dal richiedente venga ritenuta corretta e non emergano contestazioni, stabilirà la durata delle medesime, tra 30 e 120 giorni, con eventuale proroga massima pari a 240 giorni. La ratio è quella di evitare che eventuali azioni esecutive di singoli creditori possano aggravare lo stato di crisi e frenarne la risoluzione. Le misure protettive, all'art. 2, lett. p) del Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza, sono definite "le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza". Il legislatore del decreto-legge n. 118/2021 ha previsto, all'art. 6, c. I, che il divieto di azioni esecutive e cautelari sia esteso a tutti i beni e ai diritti per mezzo dei quali viene esercitata l'attività di impresa, includendo anche quelli non di proprietà dell'imprenditore (beni in leasing, in locazione, in comodato) Al contempo, si limita l'azione di autotutela per il creditore: all'art. 6, c. 6, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, in modo unilaterale, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti ovvero provocarne la risoluzione, né possono anticipare la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per la sola circostanza dell'omesso pagamento dei loro crediti anteriori. Per il c. 3 dell'art. 6 risultano esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
Le misure protettive nella bozza di decreto di recepimento della direttiva Insolvency
L'art. 18 della bozza di decreto, rubricato "Misure protettive", nei suoi 5 commi, in parte conferma, in parte ridisegna, l'istituto delle misure protettive. Anzitutto viene ribadito che l'imprenditore può chiedere, unitamente all'istanza di nomina dell'esperto, ovvero con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'art. 17, c. 1 (piattaforma telematica), l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive deve essere pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono principiare, né proseguire, azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, ovvero sui beni e sui diritti coi quali viene esercitata l'attività d'impresa, con l'importante precisazione che non sono inibiti i pagamenti. Tramite la medesima istanza summenzionata, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 17, c. 3, lettera d), cioè la dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza, e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'art. 40, anche nelle ipotesi di cui agli art. 44, c. 1, lett. a) e 54, c. 3. Con l'istanza de qua l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, o a determinati creditori, o categorie di creditori. La bozza di decreto ribadisce che sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza in parola, e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'art. 54, c. 1. Infine, i creditori verso cui operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza in commento.

De iure condendo: il recepimento della direttiva Insolvency
Il decreto legislativo diretto a modificare, ulteriormente, il Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza, recependo la direttiva europea cd. Insolvency, contiene alcune novità, anche inserendo all'interno del medesimo corpo normativo le disposizioni del decreto-legge n. 118/2021 che, a sua volta, include la procedura di composizione negoziata. Il decreto legislativo in parola, al momento in cui andiamo in stampa, deve essere ancora approvato in via definitiva, tuttavia, facendo salvi ulteriori rinvii allo stato attuale non noti, dovrebbe avere vigenza a decorrere dal 15 luglio 2022. Per quanto attiene la procedura di composizione negoziata, debuttata il 15 novembre 2021, il decreto attuativo del 28 settembre 2021 aveva definito la valutazione della gravità dello squilibrio, il quale poteva, e tuttora può, essere effettuato anche in via diretta dall'imprenditore, come pure la check list con le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento. Il decreto-legge n. 118/2021 aveva pure rinviato l'entrata in vigore di plurime disposizioni del Codice della crisi al 16 maggio 2022, nella finalità di consentire il recepimento della direttiva Insolvency (2019/10239), in seguito prorogata al 15 luglio a opera del decreto-legge cd. Pnrr, in modo da allinearla all'entrata in vigore del D.Lgs. che recepisce la direttiva Insolvency. Per quanto attiene più specificamente alla composizione negoziata, nel contesto dello schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (cd. Direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), viene contemplata ai seguenti articoli:

•Art. 6 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
•Art. 12 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)
•Art. 13 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)
•Art. 14 (Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati)
•Art. 15 (Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori)
•Art. 16 (Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)
•Art. 17 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)
•Art. 18 (Misure protettive)
•Art. 20 (Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile)
•Art. 21 (Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative)
•Art. 25-quinquies (Limiti di accesso alla composizione negoziata)
•Art. 25-sexies (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

Tra le novità spiccano le seguenti:
•Accessibilità alla procedura. Nella finalità di agevolare la rapidità della negoziazione, la documentazione che l'imprenditore dovrà allegare alla domanda di accesso alla composizione negoziata, dovrà comprendere pure il progetto del piano di risanamento. A ciò, la nuova disciplina ha aggiunto che, nell'ipotesi di carenza della documentazione, prima di inoltrare l'istanza alla commissione deputata alla nomina dell'esperto, il Segretario Generale della Camera di commercio potrà richiedere, al debitore medesimo, di integrarla nel termine di giorni 30, trascorsi i quali la domanda non verrebbe presa in considerazione, facendo comunque salva la possibilità di una nuova presentazione, così evitando di addossare la verifica di completezza della documentazione alla commissione. Rimane inalterato il termine previsto per la nomina, individuato nei successivi 5 giorni lavorativi.

Accesso all'elenco degli esperti. La lista della documentazione, necessaria per accedere all'elenco degli esperti, dovrà essere ampliata con una scheda sintetica, i cui contenuti dovranno essere precisati da uno specifico decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, per agevolare l'individuazione e, per l'effetto, la nomina, del candidato più confacente alla fattispecie concreta e, quindi, all'individuazione dell'iter di risanamento della specifica impresa. Per i noti fini di trasparenza, sul portale web di ciascuna Camera di commercio verrà pubblicato l'elenco degli esperti e delle nomine. In altre parole, l'istanza di iscrizione all'elenco degli esperti per la conduzione della negoziazione coi creditori dovrà essere arricchita da una scheda sintetica recante informazioni utili a rendere più agevole l'individuazione dell'esperto più adatto, così facilitando la commissione istituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione, competente a nominarlo.

Misure protettive. Come nella disciplina del 2021, potranno essere richieste dal debitore allo specifico fine di inibire ai creditori di principiare e proseguire le azioni esecutive e cautelari, come pure l'acquisizione di titoli di prelazione non concordati, a tutto vantaggio della rapidità della procedura negoziale, interdicendo le iniziative individuali sul patrimonio del debitore. Nella bozza di decreto legislativo licenziata dal Governo si legge che il debitore può richiedere una protezione mirata e indirizzata a soli alcuni creditori, ovvero categorie di creditori, per incidere su chi abbia intrapreso iniziative passibili di compromettere la funzionalità del patrimonio e le reali opzioni di risanamento.

Segnalazioni. Viene implementato il numero dei creditori qualificati tenuti a segnalare all'amministratore il sorpasso delle specifiche soglie di indebitamento. Oltre a Inps, Agenzia delle entrate, Agente della riscossione, compare l'Inail, obbligato alla segnalazione ove il debito scaduto da oltre 90 giorni oltrepassi i 5.000 euro. Più in dettaglio, l'art. 25-novies della bozza di decreto legislativo (approvata dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 2022), rubricato "Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati", al c. 1 statuisce che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000.

Ruolo dell'esperto. La riscritta formulazione dell'art. 16, c. 2, del Codice della crisi, andrà meglio a precisare i compiti dell'esperto, il quale sarà tenuto a esaminare la documentazione fornitagli sia sotto il profilo della completezza (potrà chiedere al debitore e ai creditori ogni integrazione che riterrà necessaria o solo utile) sia quanto la coerenza rispetto alla soluzione ipotizzata. Più in dettaglio: "L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'art. 2, c. 1, lettera o). L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'art. 12, c. 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale".

Piano di risanamento. Nell'elenco della documentazione da allegare all'istanza di ammissione alla composizione negoziata compare, oltre alla relazione sull'attività esercitata, al piano finanziario a sei mesi, alle iniziative da adottare, pure la bozza del piano di risanamento redatto in base alla lista di controllo a cui già fa riferimento il Codice della Crisi.

Esito della procedura. All'epilogo della procedura di composizione negoziata l'esperto dovrà pubblicare sulla piattaforma la propria relazione conclusiva, quindi comunicarla all'imprenditore e al Tribunale, il quale sarà tenuto a dichiarare la cessazione degli effetti delle misure protettive. A ciò si aggiunga che la comunicazione della conclusione della procedura deve essere inviata al Segretario Generale della Camera di commercio, perché proceda con la relativa archiviazione dell'istanza.

Il parere del Consiglio di Stato 13 maggio 2022 sullo schema di d.lgs. contenente le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della Dir. Insolvency
Attraverso il parere n. 832 del 13 maggio 2022, la Commissione speciale del Consiglio di Stato si è pronunciata sullo schema di decreto legislativo contenente le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della direttiva 2019/1023/UE. Quanto all'istituto in disamina, nel parere:

• si dichiara di condividere la scelta del Governo di prevedere la formazione degli esperti della composizione negoziata ispirandosi, rispetto a una nuova figura professionale che opera in sede extragiudiziaria, a un principio che nel diritto europeo è riferito ai professionisti nominati da un'autorità giudiziaria o amministrativa, pure se vengono prospettate modifiche migliorative della disciplina;
• viene rilevata l'assenza, nello schema di decreto legislativo, di una formazione rivolta ai giudici che si occupano delle procedure della crisi e dell'insolvenza, tuttavia, è apprezzata favorevolmente la disponibilità dell'amministrazione a inserire nel Codice la legislazione più recente (art. 35-ter, d.l. n. 152/2021);
• viene segnalata l'assenza di una formazione rivolta verso gli imprenditori e la sua essenzialità per conferire effettività agli strumenti di allerta precoce;
• viene apprezzata la predisposizione di uno strumento di costante monitoraggio sull'applicazione concreta dello strumento della composizione negoziata ma, nel contempo, è rilevata l'assenza di analoghi strumenti rispetto agli ulteriori strumenti innovativi, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo in continuità aziendale, invitando il Governo a prevederli, segnalando anche l'eccessiva lunghezza del termine, individuato dall'art. 353, per l'istituzione di un osservatorio permanente;
• viene osservato che l'art. 12, c. 3, esclude l'applicabilità alla composizione negoziata dell'art. 38 del Codice, relativo al P.M., ponendo la questione sull'applicabilità o meno dell'art. 38, c. 2 (conseguenzialmente del c. 1) nel corso dello svolgimento delle trattative per pervenire alla composizione negoziata: la Commissione speciale ha concordato con la tesi del Governo, secondo cui la natura extragiudiziaria della composizione negoziata non rende direttamente applicabile l'art. 38 all'intera fase delle trattative, mettendo in rilievo che l'esistenza degli "incidenti giurisdizionali", necessari quando l'imprenditore abbia chiesto le misure protettive di cui all'art. 18, pone il problema dell'applicabilità del c. 2 dell'art. 38 rispetto al giudice dell'incidente giurisdizionale, traendo la conseguenza che, rispetto alle parentesi giurisdizionali, emerge il tema della segnalazione al P.M. da parte del giudice del procedimento civile che abbia rilevato lo stato di insolvenza (artt. 6 e 7 della LF e art. 38, commi 1 e 2, del Codice), per l'effetto la Commissione speciale ha invitato il Governo a effettuare una scelta per evitare inevitabili contenziosi: a) escludere espressamente l'applicabilità del solo c. 2, e di conseguenza del c. 3, nella consapevolezza di introdurre un'eccezione nell'ordinamento; b) delimitare i confini del potere del giudice civile nel rilevare lo stato di insolvenza, collegandolo, sia pure con formulazione generale, alla emersione documentata dello stato di insolvenza, quale emergente da dati obiettivi risultanti dagli atti processuali, compresa la relazione finale dell'esperto, infine aggiungendo che quest'ultima opzione potrebbe essere funzionale a scongiurare interventi del P.M. quando non vi sono ragioni di tutela di interessi collettivi perché l'impresa, benché in uno stato avanzato della crisi, ha ancora delle oggettive possibilità di superarla;
• relativamente agli esiti delle trattative (art. 23), la Commissione speciale ha rilevato che la tripartizione in tre commi, e i contenuti di ciascuno dei commi articolati in più lettere (il c. 1 e il c. 3), non coincide con la distinzione netta, preferibile ai fini di chiarezza, tra esiti favorevoli delle trattative svolte durante il percorso della composizione negoziata che si concludono con un accordo extragiudiziario ed esiti negativi delle medesime, che aprono le porte alle procedure ordinarie di regolazione della crisi e alle procedure liquidatorie, nonché alla procedura specifica prevista come possibile esito della composizione negoziata, costituita dal concordato semplificato liquidatorio;
• in merito alle azioni revocatorie e ai reati di bancarotta per gli atti compiti durante le trattative della composizione negoziata (art. 24), la Commissione speciale ha ritenuto che la disciplina delle condizioni previste per sottrarre gli atti posti in essere nel corso delle trattative alle azioni revocatorie e la disciplina delle condizioni previste per la non applicabilità dei reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice ai pagamenti e alle operazioni compiute dall'imprenditore nel medesimo periodo, non integri un'irragionevole condizione di favore per l'imprenditore che sceglie il nuovo strumento ma, piuttosto, viene ravvisata una scelta coerente coi tratti essenziali della composizione negoziata lungo una direttrice di continuità rispetto alla regolazione degli esiti delle procedure a carattere giudiziario;
• quanto l'area della possibile rilevanza penale della condotta dell'imprenditore, rispetto ai doveri di adottare le misure idonee e di istituire un assetto organizzativo idoneo a consentire la rilevazione tempestiva della crisi, secondo le previsioni dell'art. 3, per la Commissione speciale si tratta di condotta che precede l'esercizio dell'opzione di utilizzare lo strumento extragiudiziario della composizione negoziata, che potrebbe rilevare se le trattative non sono approdate a una delle soluzioni rientranti nella non applicabilità dei reati di bancarotta, sempre che sia aperta una procedura di liquidazione giudiziale;
• in relazione alla procedura semplificata per l'accesso alla composizione negoziata delle imprese minori (art. 25-quater), la Commissione speciale ha rilevato tre principali criticità: a) l'individuazione di due procedure per presentare la domanda di accesso alla composizione negoziata, senza che risulti chiaramente individuata la procedura di nomina dell'esperto per nessuna di esse; b) l'esito delle trattative nel rapporto con il corrispondente art. 23, relativo alla composizione ordinaria, riproducendo anche il c. 2 dell'art. 23, non applicabile alle imprese minori; c) l'utilizzo della tecnica del richiamo della disciplina contenuta in altri articoli, per di più seguita in forma mista, condizionato dalla verifica di "compatibilità", tanto più grave nella regolamentazione di una nuova procedura. Pertanto, il Governo è stato invitato: a rivalutare la scelta della doppia strada per l'accesso alla composizione negoziata mediante la nomina di un esperto, per evitare complicazioni applicative; a riformulare l'art., individuando solo disposizioni in deroga alla disciplina ordinaria della composizione negoziata; a raccordare gli esiti della procedura semplificata con quelli previsti dall'art. 23;
• sulla disciplina transitoria (art. 390), la quale prevede che ai procedimenti di insolvenza pendenti alla data di entrata in vigore del Codice si continua ad applicare le disposizioni del R.d. n. 267/1942, la Commissione speciale ha proposto che per i procedimenti già formalmente pendenti alla data di entrata in vigore del Codice si preveda una sospensione della procedura, con apertura di una finestra temporale (ad esempio, di 60/90 giorni) finalizzata a verificare la possibilità di superare lo stato di crisi mediante una delle procedure disciplinate dal Codice e, comunque, ha ritenuto opportuna l'introduzione di norme transitorie destinate ad essere applicate solo alle procedure già pendenti alla data di entrata in vigore del Codice.

Il ruolo del Segretario Generale della Camera di Commercio
Fin dall'esordio dell'istituto è stato assegnato un ruolo di rilievo al Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ribadito nella bozza di decreto legislativo approvata dal Consiglio die Ministri il 17 marzo 2022:

• riceve, ad opera dell'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, l'istanza di nomina di un esperto indipendente, ove risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'art. 13, c. 6, 7 e 8 (Art. 12, c. 1, rubricato "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa");

• ricevuta la sopra nominata istanza (di cui all'art. 12, c. 1) nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione (costituita ai sensi del c. 6 dell'art. 13), unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. In ipotesi di incompletezza dell'istanza di nomina o della documentazione, lo stesso Segretario Generale invita l'imprenditore a integrare le informazioni o la documentazione mancante entro il termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza verrà archiviata. Entro i 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza, la commissione nomina l'esperto tra gli iscritti nell'elenco (di cui al c. 3 dell'art. 13) secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza, e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica, anche esaminando, ove occorra, il curriculum vitae (di cui al c. 5 dell'art. 13). (Art. 13, c. 7, rubricato "Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto");

• riceve la comunicazione, ad opera dell'esperto, di non aver ravvisato concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, pertanto, lo stesso Segretario Generale della Camera di commercio dovrà disporre l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (Art. 17, c. 5, rubricato "Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento");

• riceve le osservazioni dalle parti, entro 3 giorni dalla comunicazione della convocazione, in ordine all'indipendenza dell'esperto, pertanto, il Segretario Generale della Camera di commercio dovrà riferire alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, ove lo ritenga opportuno, provveda alla sua sostituzione (Art. 17, c. 6, rubricato "Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento");

• riceve comunicazione, dall'esperto, finalizzata all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Più in dettaglio, nello step anteriore a detta comunicazione, al termine dell'incarico l'esperto deve redigere una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in ipotesi di concessione delle misure protettive e cautelari (di cui agli articoli 18 e 19), al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti (Art. 17, c. 8, "Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento");

• riceve da parte di più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 12, c. 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, la richiesta di nominare l'esperto indipendente di cui all'art. 12, c. 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'art. 13 (Art. 25, c. 1, "Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese");

• riceve l'istanza per la nomina dell'esperto indipendente, nelle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, unitamente ai documenti di cui all'art. 17, c. 3, lett. a), c), d), e), f), g) e h), nelle forme previste dal medesimo art. 17, c. 1, da parte dell'imprenditore commerciale e agricolo (di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza (Art. 25-quater, c. 2, "Imprese sotto soglia");

•liquida il compenso dell'esperto che ha nominato, ai sensi dell'art. 25-ter (Art. 25-quater, c. 8, "Imprese sotto soglia").

Considerazioni conclusive
La Direttiva cd. Insolvency mira a rafforzare l'armonizzazione delle procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva e insolvenza delle imprese in deficit di liquidità e di capitale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e l'esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e di stabilimento. La normativa europea ha in tal modo consolidato la raccomandazione della Commissione Europea 2014/135/UE, la quale aveva rilevato la durata eccessiva delle ristrutturazioni concorsuali e il basso livello di soddisfacimento dei creditori e, al contempo, aveva posto l'esigenza che alle imprese in difficoltà finanziarie fosse data la possibilità di accedere a quadri nazionali di ristrutturazione volti a prevenire l'insolvenza per preservare il valore dell'impresa e a garantire un miglior soddisfacimento dei creditori. L'Italia ha provveduto all'adeguamento della legislazione nazionale emanando un nuovo Codice (d.lgs. n. 14/2019), e un primo intervento correttivo attraverso il d.lgs. n. 147 del 2020, nonché per mezzo dell'approvazione tempestiva da parte del Governo dello schema di decreto legislativo nel termine di scadenza della direttiva, fissato al 17 luglio 2022. L'attuazione della direttiva è stata inserita tra gli interventi prioritari previsti dal PNRR per potenziare i meccanismi di allerta, di completare la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la realizzazione di una piattaforma on-line e di specializzare gli organi competenti per le procedure concorsuali. Il Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo che introduce modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), in attuazione della medesima Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 (Direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, cd. Insolvency). A ciò si aggiunga lo slittamento, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, della data di entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza, necessario in considerazione delle significative modifiche contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva in parola che, si ribadisce, l'Italia si è impegnata a recepire entro la deadline del 17 luglio 2022. Tutto ciò inciderà profondamente sull'istituto della composizione negoziata il quale, dopo il timidissimo esordio del 15 novembre 2021, ha registrato un esiguo numero di domande: 167 al 15 aprile 2022. Nel presente contributo si è cercato di fornire un'istantanea dello stato dell'arte normativo, nella timeline tra vecchia e nuova disciplina, unitamente all'approccio giurisprudenziale, contenuto per numero ma incalzante per spessore, e al parere reso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato il 13 maggio 2022. Più in dettaglio, nei provvedimenti sinora emanati, il trend ricavabile coincide con una severa disamina giudiziale delle condizioni di accesso alla composizione negoziata, nel rispetto dei principi ispiratori della disciplina normativi, collegati alle nozioni di prevenzione, risanamento e prosecuzione dell'attività economica.

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