Rassegne di Giurisprudenza

Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo in caso di reato permanente

a cura della Redazione Diritto

Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Custodia cautelare e pene espiate senza titolo: computo - Reato permanente - Esclusione - Ragioni.
In caso di reato permanente, avente struttura ontologicamente e giuridicamente unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo. Ne consegue che non si può computare la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione.
• Corte di cassazione, Penale, Sezione 1, sentenza del 12-05-2023, n. 20341

Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Custodia cautelare e pene espiate senza titolo: computo - Reato permanente - Permanenza cessata oltre l'espiazione senza titolo - Possibilità di detrazione - Esclusione.
L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 08-02-2018, n. 6072

Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Custodia cautelare e pene espiate senza titolo: computo - Reato permanente - Permanenza cessata oltre l'espiazione senza titolo - Possibilità di detrazione - Esclusione - Fattispecie.
In ipotesi di reato permanente, data la sua struttura unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, e, di conseguenza, non può computarsi la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione. (Fattispecie relativa a delitto di associazione di tipo mafioso).
•Corte di Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 27-09-2013, n. 40329

Custodia cautelare - Computabilità ai fini della determinazione della pena detentiva da scontare - Condizione - Deve essere successiva alla commissione del reato per cui si determina la pena da eseguire - Conformità ai principi costituzionali.
Il fatto di subordinare l'applicazione dell'art. 657 comma 4 c.p.p. - cioè la computabilità della custodia cautelare nella determinazione della pena detentiva da scontare - alla circostanza che la prima sia successiva alla commissione del reato, in relazione al quale viene determinata la seconda, è perfettamente aderente ai principi costituzionali, perché la permanenza del reato non è un fatto oggettivo, sganciato dalla volontà del soggetto, ma, al contrario, dipende proprio da tale volontà, essendo nella volontà e nell'attivazione del soggetto il venir meno della permanenza, per cui l'applicazione dell'art. 657 comma 4 c.p.p. non determina disparità di trattamento, atteso che la situazione di colui che protrae la permanenza nel reato senza interromperla è ben diversa da quella di colui che abbia commesso un reato esauritosi antecedentemente a quel momento. Tra i due solo il primo è nella condizione di poter protrarre un comportamento criminoso in modo da farvi rientrare (quale pena da detrarre) una detenzione già sofferta.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 08-01-2007, n. 127

Custodia cautelare - Computabilità ai fini della determinazione della pena detentiva da scontare - Condizione.
In tema di fungibilità della pena, ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p., per la determinazione della pena detentiva da espiare, si possono computare la custodia cautelare o le pene spiate "senza titolo" (ovvero quando il titolo sia venuto meno), purché successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. In caso di reato permanente (qual è il delitto di associazione di tipo mafioso), avendo questi, ontologicamente e giuridicamente, una struttura unitaria, non è possibile operare una sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo. Ne consegue che non può ritenersi sofferta "dopo" tale reato, la carcerazione senza titolo qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazione stessa.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 08-01-2007, n. 127