Amministrativo

Comunità energetiche rinnovabili e Comunità energetiche di cittadini, le prospettive in chiave Pnrr

Definizione giuridica, potenzialità e prospettive di sviluppo dei soggetti giuridici recentemente disciplinati dal Dlgs n. 199/2021 e Dlgs n. 210/2021

di Samantha Battiston*

Le Comunità energetiche, unitamente all'autoconsumo, sono strumenti dotati di elevate potenzialità al fine di raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di riduzione delle emissioni climalteranti e aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tale potenzialità è tale da esser stata inclusa nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, destinando circa 60 miliardi di euro in investimenti per la "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", ha impegnato 23,78 miliardi di euro per le energie rinnovabili di cui 2,2 miliardi di euro per sviluppare nuove comunità energetiche.

Gli obiettivi posti dal legislatore del Piano nazionale di ripresa e resilienza si riassumono nel tentativo di incrementare la quota di energia "pulita" generata dalle comunità energetiche che potrebbe raggiungere, grazie agli incentivi economici, circa il 7% del target - ovvero il 30% di energia prodotta da fonti rinnovabili – da conseguire entro il 2030 al fine di rispettare gli impegni assunti con l'Accordo di Parigi.

Per raggiungere tali finalità occorre però un intervento normativo coerente e che si fondi su un totale ripensamento del nostro sistema energetico nazionale con una chiara definizione e configurazione delle Comunità energetiche che, allo stato attuale, sono ancora relegate in timide sperimentazioni e spesso limitate nel loro sviluppo dal complesso apparato burocratico ed autorizzativo.

Dunque, in primo luogo, è fondamentale aver ben chiaro cosa sono le Comunità energetiche e come possono realmente rappresentare una risorsa per la produzione futura di energia ma anche di risparmio per la collettività nel suo complesso.

Orbene, a tal fine, è importante ricordare che, nell'ambito della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite svolta nel 2015, è stato sottoscritto dagli Stati partecipanti il cd. Accordo di Parigi, poi ratificato dall'Unione europea nell'ottobre del 2016. Tale accordo ha per oggetto l'assunzione di impegni giuridicamente rilevanti finalizzati ad attivare un insieme di azioni volte a contrastare gli effetti negativi conseguenti ai cambiamenti climatici attraverso la limitazione delle emissioni climalteranti e la riduzione del riscaldamento globale entro il 2030 e il 2050.

In attuazione degli impegni assunti con la ratifica dell'accordo di Parigi, la Commissione europea, nel 2018 e nel 2019, ha emanato una serie di atti che compongono il Clean energy for all europeans package anche noto come Winter Package o Clean Energy Package (CEP).

Si tratta, in sostanza, dell'assetto normativo europeo che impone ai singoli Stati membri l'adozione di Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima (PNIEC) ed è composto da quattro direttive e quattro regolamenti ovvero: la Direttiva (UE) 2018/844 sull'efficienza energetica; la Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Direttiva RED II); la Direttiva UE 2018/2002 sull'efficienza energetica; la Direttiva (UE) 2019/944 per il mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva IEM); il Regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia; il Regolamento (UE) n. 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica; il Regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; il Regolamento (UE) n. 2019/943/UE, sul mercato interno dell'energia elettrica.

Nell'ambito di questo pacchetto di norme comunitarie assumono, in questa sede, particolare importanza la direttiva UE 2018/2001 cd. RED II e la direttiva UE 2019/944 cd. IEM in quanto in entrambe è contenuta la definizione di Comunità energetica ma con due differenti declinazioni.

La Direttiva RED II , infatti, definisce la "Comunità di energia rinnovabile" all'art. 12 n. 16) considerandola un "soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari".

Occorre però rilevare, invece, come la Direttiva IEM avente come oggetto specifico proprio "la creazione nell'Unione europea di mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti" contiene, una diversa definizione di "comunità energetica dei cittadini" considerata come "un soggetto giuridico che: a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese; b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci".

Nonostante le potenzialità e specificità delle disposizioni contenute nella Direttiva IEM, il legislatore italiano si è inizialmente limitato ad un timido e sperimentale recepimento della sola Direttiva RED II e ciò sia con il Decreto legge n. 162 del 2019, convertito dalla Legge n. 8 del 2020 sia attraverso alcuni provvedimenti attuativi ovvero la Delibera Arera del 04 agosto 2020 n. 318, avente ad oggetto la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa dagli autoconsumatori o dai partecipanti a comunità energetiche, nonché il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020, relativo alla individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili ed infine il documento del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) contenente le regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

Tale quadro normativo è stato però ritenuto insufficiente a dare attuazione alla disciplina dettata dall'Unione europea tanto che è stata aperta in data 26 luglio 2021 una procedura di infrazione comunitaria che ha indotto il legislatore ad accelerare il percorso di reale recepimento di tutto il pacchetto comunitario in materia energetica.

Del resto, l'assetto sperimentale adottato dal Legislatore italiano ha sì consentito di iniziare a parlare di comunità energetiche rinnovabili ma ne ha anche frenato lo sviluppo attraverso l'introduzione del concetto di prossimità fisica, della possibilità di creare comunità energetiche solo tra utenti sottesi alla medesima cabina secondaria e con il limite di potenza complessiva per gli impianti di 200 kW.

Nel 2021, dunque, più che di vere e proprie comunità energetiche si può parlare di diffusione sul territorio italiano di esperienze di autoconsumo collettivo tanto che il legislatore è dovuto intervenire anche allineando la materia agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso l'emanazione dei Decreti Legislativi n. 199 (recepimento della RED II) e n. 210 (recepimento della IEM) del 8 novembre 2021.

Il Decreto Legislativo n. 199 del 2021 è entrato in vigore il 15 dicembre 2021 mentre il Decreto Legislativo n. 210 del 2021 è vigente a far data 26 dicembre 2021; dunque nel corso del 2022 sia Arera che il Ministero della transizione ecologica dovranno lavorare al fine di emettere i conseguenti provvedimenti applicativi che il mercato attende pieno di fiducia e aspettative.

Orbene, l' art. 31 del Decreto legislativo n. 199 del 2021 disciplina le Comunità energetiche prevedendo il diritto dei clienti finali, inclusi i clienti domestici, di creare tali comunità nel rispetto di alcune prescrizioni. In particolare, in perfetta coerenza con la Direttiva RED II l'obiettivo principale della CER sarà di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

La Comunità energetica dovrà essere un soggetto giuridico autonomo costituito da persone fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali ed autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione. La partecipazione alla Comunità energetica rinnovabile dovrà essere aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Per il funzionamento delle Comunità energetica dovranno essere rispettate alcune condizioni tra le quali: l'obbligo di usare l'energia prodotta prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità mentre l'energia in eccesso potrà essere accumulata e venduta; l'obbligo in capo ai partecipanti della comunità di utilizzare la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche attraverso impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini.

La Comunità energetica dei cittadini compare, invece, nel testo del Decreto legislativo n. 210 del 2021 che la configura come un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica, fondato sulla partecipazione volontaria e aperta dei cittadini e controllato da membri o soci che possono essere sia persone fisiche che piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali con lo scopo di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anzichè perseguire profitti finanziari.

La Comunità energetica dei cittadini ha però un oggetto più ampio rispetto alla CER in quanto può partecipare alla generazione, distribuzione, fornitura, consumo, aggregazione, stoccaggio dell'energia e offrire servizi di efficienza energetica, servizi di ricarica per veicoli elettrici o altri servizi energetici ai suoi membri o soci. In pratica la Comunità energetica dei cittadini non si limita ad operare solo con le fonti rinnovabili costituendo, nell'ambito del mercato dell'energia elettrica, una fattispecie di più ampio respiro.

Del resto, già nel considerando n. 46 della Direttiva IEM le comunità energetiche dei cittadini vengono considerate come un nuovo tipo di soggetto in virtù della loro struttura di affiliazione, dei loro requisiti di governance e della loro finalità.

Nell'ottica del legislatore comunitario, infatti, le stesse "dovrebbero poter operare sul mercato a condizioni paritarie, senza recare distorsioni alla concorrenza, e i diritti e gli obblighi applicabili alle altre imprese elettriche sul mercato dovrebbero essere applicati alle comunità energetiche dei cittadini in modo proporzionato e non discriminatorio. (…) Le comunità energetiche dei cittadini non dovrebbero essere soggette a restrizioni normative quando applicano tecnologie dell'informazione e della comunicazione esistenti o future per condividere tra i loro membri o soci, sulla base di principi di mercato, l'energia elettrica prodotta utilizzando impianti di generazione all'interno della comunità energetica dei cittadini (…). La condivisione consente ai membri o soci di essere riforniti di energia elettrica proveniente da impianti di generazione all'interno delle comunità senza trovarsi in prossimità fisica diretta dell'impianto di generazione o sottesi a un punto di misura unico."

Si auspica, dunque, che nell'imminente futuro si possa assistere ad un effettivo incremento di tali realtà che deve necessariamente partire da una attiva collaborazione tra il settore pubblico e quello privato anche attraverso l'attivazione di forme di parternariato che potrebbero consentire di far fronte ai costi di investimento iniziale ma anche di trarre i vantaggi nel medio periodo stimolando sempre più soggetti ad aggregarsi e avviare il percorso di reale transizione energetica nel nostro Paese.

_____


*A cura dell'Avv. Samantha Battiston, Partner 24 ORE Avvocati

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©