Con la depenalizzazione dell’ingiuria non deve passare il concetto di impunibilità
La sentenza in commento è una tra le prime ad affrontare l'ex reato di ingiuria ora depenalizzato e a sottolineare le differenze in termini punitivi. La vicenda è finita sul tavolo del gip di Arezzo che si è espresso con la sentenza n. 686/18. Come noto, infatti, in attuazione della delega conferita con la legge 28 aprile 2014 n. 67, il Dlgs 15 gennaio 2016 n. 7, recante Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, ha definitivamente decriminalizzato il delitto di ingiuria, trasformandolo in un illecito civile - che integra un tertium genus di diritto punitivo, oltre a quello penale e amministrativo, che persegue, al pari degli altri, una finalità di prevenzione generale nello stadio della minaccia e di prevenzione speciale nello stadio della irrogazione.
Il caso - Un Sindaco, ingiuriato durante il corso della seduta del Consiglio Comunale, ha intenta azione in sede civile davanti al Giudice di Pace, per il risarcimento del danno subito ex articolo 2043 del codice civile, ai sensi degli articoli 3 e 4, commi 1 lettera a) e 4 lettera f) del Dlgs 7/2016.
La sentenza - Istruita la causa, con l'acquisizione del verbale di deregistrazione del Consiglio in cui sono riportate le espressioni lesive dell'onore dell'attore-persona offesa, ed escussa la prova testimoniale del presidente del Consiglio Comunale che ha confermato di aver udito le contumelie, il Giudice ha ritenuto fondata la domanda.
Dopo aver pronunciato condanna al risarcimento del danno, ha anche applicato a carico del convenuto-autore della violazione la relativa sanzione civile pecuniaria.
Conclusioni - La novità recata dal Dlgs 7/2016, consiste nell'idea di trasformare alcuni reati - previa rivalorizzazione del ruolo tradizionalmente compensativo della tutela sanzionatoria civile, quale alternativa a quella penale e/o amministrativa - in nuove figure di “illecito civile”, corrispondenti alla violazione di posizioni soggettive riconosciute dall'ordinamento civile, a presidio delle quali vengono istituite sanzioni pecuniarie civili. La finalità è quella di alleggerire il sistema penale senza indebolire la tutela e non smarrire la coerenza sistematica degli istituti, ne cives ad arma ruant. I nuovi “reati privatizzati” sottoposti a sanzioni pecuniarie afflittive - in analogia funzionale rispetto alla pena pubblica - svolgendo una funzione ultra-compensativa, sono chiamati a svolgere una finalità preventiva (deterrente) e repressiva (punitiva), in linea con il processo di crescente eticizzazione della responsabilità civile. La degradazione di reati in illeciti civili, sottoposti a sanzioni pecuniarie punitive, ulteriori rispetto al risarcimento, rappresenta una tecnica di depenalizzazione che non trova precedenti nell'ordinamento giuridico in sede di costruzione della disciplina sostanziale e processuale della nuova figura di poena privata. Le nuove “pene private” corrispondono a una direttrice politico-punitiva che conferma la crescente considerazione riservata dal legislatore - specialmente in ottica deflattiva - ai rapporti tra diritto penale e diritto civile. In conclusione, il nuovo istituto dischiude innovativi scenari per una politica-criminale orientata a una riduzione dell'area del diritto penale in cui il danneggiato ottiene il ristoro risarcitorio e la punizione dell'autore dell'offesa.