Concessioni governative e riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario
Giurisdizione - Riparto - Concessioni amministrative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Controversie relative a indennità, canoni e corrispettivi – Giurisdizione del giudice ordinario.
In materia di concessioni governative di beni pubblici l'art. 133 comma 1, lett. b, cod. proc. amm. pur attribuendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie avente a oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi che restano assoggettati al regime generale a seconda che coinvolgano diritti soggettive a contenuto patrimoniale o l'esercizio del potere discrezionale inerenti alla determinazione del canone o alla debenza del rimborso. Ne consegue che il canone come conseguenza di un corrispettivo appartengono alla giurisdizione ordinaria.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civile, ordinanza 31 dicembre 2018 n. 33689
Giurisdizione - Riparto - Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo - Canoni concessori - Giurisdizione del giudice ordinario – In assenza di esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione.
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio. In tema di canoni concessori qualora la controversia rientri nell'ambito di quelle aventi contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di interessi generali, né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti alla determinazione del canone, e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 7 settembre 2018 n. 21928
Giurisdizione - Riparto - Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo - Canoni di concessione di beni pubblici - Giurisdizione del giudice ordinario - In assenza di esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione.
L'articolo 133, comma 1, lettera b) del codice del processo amministrativo nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia avente a oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, fa espressamente salve quelle aventi a oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi. Queste ultime - per le quali non è comunque configurabile la giurisdizione esclusiva del G.O. - restano soggette al regime generale di riparto della giurisdizione: ricadono perciò in quella ordinaria ogni qualvolta abbiano a oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, nascenti dal rapporto concessorio, e in quella del giudice amministrativo qualora coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni, delle indennità o degli altri corrispettivi.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 4 settembre 2018 n. 21597
Giurisdizione - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Canoni concessori annui c.d. convenzionali - Giurisdizione ordinaria – Insussistenza.
Qualora la controversia non concerna la mera debenza del canone concessorio (o dell'indennità o del corrispettivo) ma i presupposti generali della quantificazione del canone approvati con un atto generale amministrativo e, quindi, i poteri valutativo-discrezionali esercitati dall'amministrazione comunale, con una scelta che, implicando anche una valutazione comparativa degli interessi generali, non è direttamente inquadrabile in un rapporto di tipo paritario tra Pa concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico secondo lo schema “obbligo-pretesa” rientra nella cognizione del giudice amministrativo.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 18 settembre 2017 n. 21545
Giurisdizione - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Riparto - Autorizzazioni e concessioni - Canoni - - Contestazione del potere impositivo da parte del concessionario - Giurisdizione del giudice amministrativo.
In tema di concessioni amministrative, le controversie relative a indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate dall'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali. Se la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull' “an” che sul “quantum”), la competenza giurisdizionale è del giudice amministrativo.
•Corte di cassazione, sezioni Unite, ordinanza 25 novembre 2011 n. 24902