Civile

Concordato: il giudice d'appello non può annullare il contratto d'affitto autorizzato dal Tribunale

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di Patrizia Maciocchi

La Corte d'appello non può annullare il decreto con il quale il tribunale dà il via libera alla società di capitali, che ha proposto il concordato preventivo, a stipulare un contratto di affitto di azienda con la Srl. L'atto di straordinaria amministrazione, anche quando è privo di autorizzazione, è infatti, valido e inefficace solo nei confronti dei creditori anteriori al concordato. La Corte di cassazione, con la sentenza 29912, accoglie sul punto il ricorso della Spa prendendo così le distanze dalla decisione della Corte territoriale, che aveva passato un colpo di spugna sul provvedimento con il quale il tribunale aveva autorizzato la stipula, senza limitarsi a revocare l'autorizzazione già concessa ma pronunciando anche l'annullamento del contratto di affitto di azienda. Una decisione che, questa sì affetta da nullità, perché va oltre i limiti della volontaria giurisdizione relativa al controllo sulla gestione e amministrazione di beni in materia concorsuale. Per la Cassazione è invece inammissibile il ricorso contro la decisione di negare l'autorizzazione alla stipula del contratto d'azienda: un decreto che ha natura ordinatoria contro il quale non è ammissibile il ricorso in Cassazione. La tutela del terzo va, infatti, esercitata in sede ordinaria, con un'azione tesa ad accertare l'illegittimità, la nullità o l'inesistenza del provvedimento, per la parte in cui sia lesivo di posizioni di terzi estranei alle procedura fallimentare.

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