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Concordato preventivo, rassegna giurisprudenziale del primo semestre 2021

Selezione di massime ufficiali estrapolate da pronunce della Suprema Corte di cassazione emesse nel primo semestre dell'anno 2021 in materia di concordato preventivo

di Rossana Mininno

CREDITO DEL PROFESSIONISTA E PREDEDUCIBILITA'

Cass. civ., Sez. I, 15 gennaio 2021, n. 639, rv. 660377 - 01:
In materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha assistito il debitore non gode della prededuzione cd. "funzionale" ex art. 111, comma 2, l. fall., ove la procedura sia stata definita con un decreto d'inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, c. 2 legge fall., essendo necessario che via sia una procedura effettivamente aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato.

NOTITIA DECOCTIONIS E LEGITTIMAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

Cass. civ., Sez. I, 20 gennaio 2021, n. 976, rv. 660203 - 01:
Qualora la domanda di concordato preventivo sia dichiarata inammissibile, è legittima la segnalazione dell'insolvenza del proponente operata dal tribunale nei confronti del P.M., il quale, acquisita la "notitia decoctionis", ben può sollecitare la sua dichiarazione di fallimento, poiché la legittimazione a richiederlo ai sensi dell'art. 162 l.fall. non esclude quella prevista dall'art. 7, n. 2, l.fall., essendo il procedimento di concordato preventivo un "procedimento civile" ai sensi di quest'ultima norma.

FASE PRODROMICA ALL'AMMISSIONE E NOMINA DELL'AUSILIARIO

Cass. civ., Sez. I, 20 gennaio 2021, n. 976, rv. 660203 - 02:
Ancorché il procedimento concordatario preveda la nomina del commissario giudiziale – se del caso anticipata ex art. 161, comma 6, l.fall. – quale figura prestabilita di ausiliario, non è comunque precluso all'organo giudicante di fare ricorso al generale disposto dell'art. 68 c.p.c. per sopperire a peculiari esigenze che si presentino nel corso della procedura onde assicurarne il migliore sviluppo.

SPOSSESSAMENTO ATTENUATO E PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850, rv. 660568 - 01:
Nel concordato preventivo, ove non trova applicazione il cd. "spossessamento" previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l.fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è legittimo — salvo non ricorra l'ipotesi di frode di cui all'art. 173 l.fall. — il pagamento effettuato dal "debitor debitoris" in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.

COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E DECRETO DI LIQUIDAZIONE

Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2021, n. 4713, rv. 660516 - 01:
Nell'ambito delle procedure concorsuali, il giudice nella liquidazione del compenso al professionista può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nella relativa istanza, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli riportare tutti, essendo comunque tenuto in ottemperanza all'obbligo di motivazione a prendere in esame anche per implicito tutta la materia controversa.

COMPENSO DEGLI ORGANI E LIQUIDAZIONE CUMULATIVA

Cass. civ., Sez. VI-1, 11 marzo 2021, n. 6806, rv. 661055 - 01:
In tema di concordato preventivo, non è ammissibile per violazione degli artt. 39 e 165, comma 2, l. fall. la liquidazione cumulativa, ed in termini coincidenti, dell'attività svolta dal commissario giudiziale e dal liquidatore giudiziale poiché i due organi non solo svolgono attività di differente natura e consistenza nell'ambito della procedura per un lasso di tempo non coincidente, ma ricevono anche compensi determinati secondo criteri diversi; inoltre ai fini della liquidazione, non è sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili, per la loro genericità, ad una serie indeterminata di casi, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti l'"iter" logico-intellettivo seguito dal tribunale per arrivare alla liquidazione, tramite l'espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti.

CANONI GENERALI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE E ABUSO DEL PROCESSO

Cass. civ., Sez. VI-1, 31 marzo 2021, n. 8982, rv. 660974 - 01:
La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161 l.fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.

ESITO NEGATIVO DEL CONCORDATO PREVENTVO E DECLARATORIA DEL FALLIMENTO

Cass. civ., Sez. VI-1, 31 marzo 2021, n. 8982, rv. 660974 - 02:
In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 1.fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo.

ATTIVO CONCORDATARIO E CONTRATTO PRELIMINARE D'ACQUISTO

Cass. civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10982, rv. 661269 - 01:
In tema di concordato preventivo, il contratto preliminare d'acquisto stipulato dall'imprenditore istante non costituisce in sé una componente autonoma dell'attivo concordatario, attesi, per un verso la non attualità dell'effetto traslativo rimesso ad una successiva attività negoziale di entrambi i contraenti ovvero al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva resa ex art. 2932 c.c., e, per altro verso, il rischio correlato alla successiva alienazione del bene a terzi da parte del promittente venditore avuto anche riguardo all'efficacia prenotativa triennale della trascrizione ex art. 2645-bis c.c.

REVOCA DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO E RECLAMO

Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2021, n. 11216, rv. 661186 - 01:
L'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la decisione del tribunale di revoca dell'ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adìto ai sensi degli artt. 18 e 173 l.fall., è tenuto a riesaminare - anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art. 18, comma 10, l.fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d'ufficio - tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite.

FATTIBILITA' DEL PIANO ED ENTITA' DEL PASSIVO

Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2021, n. 11216, rv. 661186 - 02:
In tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con il limite, rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussistenza, o meno, di un manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, dovendo considerarsi gli elementi, significativi e rilevanti, originari o sopravvenuti, che influiscano sull'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo.

FUNZIONALITA' DEL PIANO E CREDITORI CHIROGRAFARI

Cass. civ., Sez. I, 17 maggio 2021, n. 13224, rv. 661368 - 01:
In tema di concordato preventivo, il comma 4 dell'art. 160 l.fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, nel prevedere che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, definisce l'ambito del controllo della fattibilità giuridica demandato al tribunale, imponendogli di verificare la funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato che preveda necessariamente il soddisfacimento dei creditori chirografari nell'indicata percentuale.

DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E VENDITA FORZOSA DELLA QUOTA DEL SOCIO MOROSO

Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2021, n. 13514, rv. 661491 - 01:
In tema di concordato preventivo, il disposto dell'art. 168, comma 1, l.fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, opera anche nei confronti della vendita forzosa della quota del socio moroso di s.r.l., disciplinata dall'art. 2466 c.c., perché comprende tutte le iniziative volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito al di fuori della procedura concorsuale.

COMPENSO DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE E LIQUIDAZIONE IN MISURA RIDOTTA

Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14050, rv. 661372 - 01:
In tema di concordato preventivo, è legittimo il provvedimento con il quale il tribunale determini il compenso dovuto al professionista attestatore in misura inferiore rispetto a quella contrattualmente pattuita, allorché accerti un adempimento solo parziale della prestazione stabilita, come avviene nel caso in cui il professionista, verificata l'inattendibilità dei dati e la non fattibilità del piano, anziché elaborare un'attestazione negativa si limiti a presentare un parere sintetico sull'insussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura.

CHIUSURA DELLA PROCEDURA CONCORDATARIA E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE


Cass. civ., Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15789, rv. 661500 - 01:
In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall'art. 165, comma 2, all'art. 39 l.fall. - il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga "al termine della procedura" - comporta che, a seguito della chiusura, per qualsiasi causa, della procedura concordataria, il tribunale competente sulla regolazione del concorso abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse.

CREDITO DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE E INSINUAZIONE AL PASSIVO

Cass. civ., Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15807, rv. 661812 - 01:
In tema di ammissione al passivo fallimentare del credito del professionista che abbia redatto la relazione di cui all'art. 161, comma 3, l.fall., in presenza di eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, il giudice non può negare l'ammissione sul fondamento di una diversa ragione di inadempimento, trattandosi di eccezione rimessa all'esclusiva iniziativa di parte.

RIGETTO DELL'OMOLOGAZIONE E LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2021, n. 16562, rv. 661501 - 01:
Il commissario giudiziale è sprovvisto di legittimazione passiva nel procedimento di reclamo avverso il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, essendogli attribuiti compiti di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso - complessivamente volte al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori - ma non anche funzioni di amministrazione o gestione o rappresentanza del debitore o dei creditori, rispetto ai quali non riveste il ruolo di sostituto processuale.

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