Concordato preventivo, verifica del giudice sulla fattibilità economica del piano
Fallimento - Concordato preventivo - Piano - Fattibilità economica - Verifica de giudice - Criteri
In tema di concordato preventivo il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi.
• Corte di Cassazione ordinanza 13 marzo 2020, n. 7158
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Condizioni sindacato di fattibilità da parte del tribunale - Fattibilità economica - Limiti - Irrealizzabilità 'prima facie' del piano - Configurabilità.
In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica della fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, che comprende, non solo la fattibilità giuridica, ma anche quella economica, ove il piano si riveli "prima facie" irrealizzabile.
• Corte di Cassazione, sezione VI-1, ordinanza 9 marzo 2018 n. 5825
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Condizioni - Verifica della fattibilità - Controllo sulla fattibilità giuridica - Ammissibilità - Controllo sulla fattibilità economica - Limiti - Fattispecie.
In tema di concordato preventivo, la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 maggio 2014 n. 11497