Amministrativo

Concorsi, il giudice amministrativo può censurare solo sviste rilevabili a “colpo d’occhio”

Secondo il Tar Lazio le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame in merito alle prove non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistano elementi idonei a evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto

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di Pietro Alessio Palumbo

Secondo il Tar Lazio ( sentenza n. 12753/2024 ) le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame in merito alle prove di concorso – nonostante la qualificazione delle stesse come analisi di fatti (correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi - costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza...