Civile

Condominio, i balconi non sono beni comuni

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di Andrea Alberto Moramarco

I balconi di un edificio condominiale appartengono ai proprietari dei rispettivi appartamenti e le spese di rifacimento degli stessi non possono essere ripartite tra tutti i condomini, ad eccezione dell'ipotesi in cui gli stessi rechino rivestimenti esterni pregiati o fregi decorativi tali da determinare una chiara funzione estetica. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Roma 20202/2019.

Il caso - Oggetto della pronuncia è una delibera assembleare con la quale un Condominio decideva di suddividere, al 50% con i singoli proprietari, le spese inerenti i lavori straordinari per il rifacimento delle facciate e dei balconi dello stabile. Uno dei condomini, tuttavia, impugnava la delibera sulla base del fatto che i balconi del palazzo non avevano valore artistico e, pertanto, dovevano essere considerati di proprietà esclusiva degli appartamenti cui accedevano, con la conseguenza della illegittimità della ripartizione delle spese deliberata dal Condominio. Quest'ultimo, dal canto suo, riteneva invece che i frontalini dei balconi e la parte inferiore degli stessi, avendo caratteristiche uniformi, assolvevano ad «una precisa funzione estetica e di decoro», rendendoli di fatto dei beni comuni.

La decisione - Questione dirimente della controversia è, dunque, la discussa natura, comune o privata, dei balconi dell'edificio condominiale. A seguito delle risultanze probatorie, il Tribunale opta per la natura di beni privati, con la conseguente nullità della delibera assembleare che ha fissato criteri di riparto di spese afferenti beni, per l'appunto, di proprietà solitaria. Il giudice afferma sul punto che, secondo una chiara giurisprudenza di legittimità, i balconi aggettanti costituiscono dei «prolungamenti delle corrispondenti unità immobiliari» e, di conseguenza, appartengono alla proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari. Ne consegue che gli oneri di manutenzione devono essere sopportati esclusivamente da costoro, salvo l'ipotesi – esclusa nel caso di specie - in cui «i balconi rechino rivestimenti esterni pregiati o fregi decorativi ed ornamentali sì da conferire al fabbricato un profilo estetico più gradevole», dovendo considerarsi in tal caso comuni a tutti i condomini.

Tribunale di Roma - Sezione V civile – Sentenza 23 ottobre 2018 n. 20202

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