Condominio, documenti contabili sempre in visione
La famosa frase «prima conoscere, poi discutere, poi deliberare» (in Prediche inutili, di Luigi Einaudi), è il fondamento della vita del condominio. I condòmini, per esprimere il loro voto, devono essere messi in condizione di conoscere, prima dell’assemblea, i documenti contabili posti alla base della delibera che approva il rendiconto.
È questa la decisione della Corte di Cassazione (ordinanza 4445/2020) che ha accolto il ricorso di un condòmino, il quale aveva chiesto l’annullamento di un’assemblea tenutasi in violazione del suo diritto di esaminare la documentazione contabile alla base della delibera sull’approvazione del consuntivo, del preventivo e del progetto di riparto.
La Corte di Cassazione rilevava che il condòmino era stato convocato per l’assemblea e , prima della stessa sia pure in epoca ravvicinata , e aveva richiesto, per iscritto all’amministratore di vedere i documenti. La Corte d’Appello sosteneva che tale richiesta, ravvicinata, rispetto alla data dell’assemblea, da un lato non ne permetteva l’esame e dall’altro ostacolava l’attività dell’amministratore e avrebbe comportato il rinvio dell’assemblea.
Ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che il condomino ha il diritto di esaminare la documentazione contabile e l’amministratore ha l’onere di consentirglielo e di adottare un’organizzazione , sia pur minima, che consenta l’esercizio di tale diritto e della cui esistenza i condòmini siano informati. E l’onere della prova dell’inesigibilità della richiesta e della sua incompatibilità con la convocazione dell’assemblea incombe sull’amministratore e al condominio, se intenda , in sede di impugnazione dell’assemblea, resistere all’azione del condòmino.
Corte di cassazione – Sezione II – Sentenza 20 febbraio 2020 n.4445