Civile

Confisca beni, non scatta sulla parte che il contribuente intende versare con precise assunzioni di impegno

Nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore: accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda

di Mario Finocchiaro


In tema di confisca di beni, costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari, la previsione di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, introdotta dal decreto legislativo n.158 del 2015, secondo la quale la confisca diretta o per equivalente non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro, si riferisce alle assunzioni d'impegno nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda). Il principio è enunciato nella motivazione della sentenza della Cassazione, sezione I civile, 3 novembre 2020 n. 24326.

Gli orientamenti in materia della giurisprudenza penale

La giurisprudenza penale sulla questione specifica si esprime sostanzialmente negli stessi termini della pronunzia in rassegna, e, in particolare, si afferma che la previsione di cui al comma secondo dell'art. 12-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 secondo cui la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei reati tributari previsti dal decreto medesimo non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario anche in presenza di sequestro, si riferisce ai casi di obbligo assunto nei termini riconosciuti dalla legislazione tributaria di riferimento, tra i quali rientra la definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 6, commi 6 e 8, del decreto legge 24 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 (c.d. "pace fiscale"), sempre che la controversia oggetto di richiesta di definizione non riguardi, in tutto o in parte, le risorse o somme di cui al comma 5, lett. a e b, del suddetto art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 ed abbia ad oggetto gli stessi fatti produttivi del profitto confiscabile, (Cassazione pen., sentenza 12 dicembre 2019 n. 14738).

Per altri riferimenti sempre in ambito penale vediamo:
- in tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, decreto legislativo n. 74 del 2000, introdotta dal decreto legislativo n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito, Cassazione pen., sentenza 10 settembre 2020 n. 28488, ove, in motivazione, la precisazione che il sequestro e la conseguente confisca devono essere conservati fino all'integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura;
- il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica è ammissibile anche nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, che determina il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela, con conseguente impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti di detta persona giuridica, Cassazione pen., sentenza 26 febbraio 2020 n. 14766;
- il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e a impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale, Cassazione pen., sez. un., 13 novembre 2019 n. 45936 (in Cassazione penale, 2020, IV, p. 3316, con nota di Piccardi M., La legittimazione del curatore fallimentare a chiedere la revoca del sequestro preventivo ai fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale), resa con riguardo a sequestro preventivo, disposto prima del fallimento, ai fini della confisca prevista dall'art. 12-bis decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in cui la Corte ha precisato che la legittimazione del curatore, discendente dalla titolarità del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev'essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento, giacché anch'essi facenti parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell'art. 42 legge fallimentare;
- in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non possono essere sottoposte a vincolo somme corrispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul conto corrente del destinatario della misura, allorquando sia certo che costituiscano emolumenti corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro o d'impiego, Cassazione pen., sentenza 14 marzo 2019 n. 14606 ove, in motivazione, la precisazione che le previsioni degli artt. 1 e 2 del dPR 5 gennaio 1950, n. 180, in quanto finalizzate alla tutela di un diritto fondamentale garantito dall'art. 2 Cost., trovano applicazione anche in materia penale e, segnatamente, con riguardo al sequestro preventivo. (In termini opposti, peraltro, tra le altre, Cassazione pen., sentenza 2 ottobre 2019 n. 16055: al sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sono inapplicabili i limiti previsti dagli artt. 545 e 546 Cpc - come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. l) ed m), decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 -, atteso che le norme in materia di impignorabilità attengono ai rapporti tra privati, determinando eccezioni al principio generale della responsabilità patrimoniale in ragione del contemperamento tra l'interesse del creditore e del debitore, mentre l'interesse pubblicistico tutelato in sede di confisca o sequestro per equivalente, come pure nel caso di confisca o sequestro in via diretta, esclude la possibilità di considerare la pretesa conseguente come di natura ordinariamente civilistica.

Sempre in margine all'art. 12-bis decreto legislativo n. 74 del 2000, si è osservato, da parte della giurisprudenza penale:
- il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni dell'amministratore, nel caso di incapienza dei beni della società rispetto al debito maturato, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere a oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti, Cassazione pen., sentenza 17 luglio 2020 n. 23621, che ha ritenuto legittimo il sequestro di un immobile appartenente al ricorrente, sebbene incluso nel fondo patrimoniale e assegnato alla moglie separata ed ai figli;
- in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis decreto legislativo n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, Cassazione pen., sentenza 9 luglio 2020n. 23046;
- il terzo titolare formale di un patrimonio sottoposto a sequestro preventivo, in quanto ritenuto nella effettiva disponibilità degli indagati, non può chiederne il dissequestro parziale per provvedere al pagamento dell'onorario del proprio difensore, versandosi in una situazione giuridica comunque non tutelabile in tale fase, Cassazione pen., sentenza 2 luglio 2020 n. 25264;
- in tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius, Cassazione pen., sentenza 13 novembre 2019 n. 7587, ove, in motivazione, la precisazione che all'omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 Cpp.

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Patrizia Maciocchi

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