Confisca: solo acceleratorio il termine per l'ammissione al passivo
Non può essere considerata inammissibile la domanda di ammissione al passivo, prima della definitività della confisca. Il termine di 180 giorni, previsto dalla legge di stabilità 2013 è, infatti ecceleratorio. E non è dunque possibile far derivare la non ammissibilità della domanda, eventualmente proposta prima della sua decorrenza, da collegare alla definitività della confisca o all'entrata in vigore della legge (228/2012). La Corte di cassazione, con la sentenza 43240, depositata ieri, accoglie il ricorso di una banca contro il no del Tribunale alla richiesta di ammissione ad un credito garantito da ipoteca su un immobile oggetto di confisca, nell'ambito di un procedimento di prevenzione. Il Tribunale aveva chiarito che, in base alla legge 228/2012 (articolo , comma 199) la richiesta di ammissione al credito presuppone una confisca irrevocabile fondata su una serie di indici testuali. La sezione specializzata in misure di prevenzione, aveva sottolineato che la norma prevede la competenza del giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca. E per la dead line il termine dei 180 giorni decorre dall'entrata in vigore della legge di stabilità in questione oppure, per i beni confiscati dopo, dal momento in cui il provvedimento è diventato definitivo. Condizioni non rispettate nello specifico. Il decreto di confisca emesso dal Tribunale non era ancora irrevocabile quando è stata fatta l'istanza, né una nuova era arrivata, entro i 180 giorni, dalla definitività. Da qui l'inammissibilità. Ma la Cassazione accoglie il ricorso, ricordando che il termine di 180 giorni è accelaratorio “previsto a pena di decadenza, sicché non è possibile inferire da esso l'inammissibilità della domanda eventualmente proposta prima della sua decorrenza, da ancorare alla definitività della confisca o alla entrata in vigore della legge”. Nel caso esaminato la domanda era stata dichiarata inammissibile, in quanto proposta prima dell'irrevocabilità della confisca, e dunque quando la competenza non apparteneva al giudice dell'esecuzione. Dalla scansione temporale si evince che il termine di decadenza era maturato “medio tempore” a causa del congruo lasso di tempo trascorso tra la data di presentazione della domanda e la decisione. Il giudice adito – chiarisce la Suprema corte – al momento della pronuncia di inammissibilità, essendo nel frattempo divenuta definitiva la confisca, era competente a decidere sulla richiesta di ammissione al passivo e non poteva dichiararla inammissibile, per il mancato rispetto del termine da considerare accelaratorio e comunque maturato solo al momento della decisione.
Corte di cassazione – Sezione I – Sentenza 1 ottobre 2018 n.43240