Amministrativo

Contenziosi sui contratti pubblici, incompatibile il rito straordinario davanti al Capo dello Stato

Atti impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente

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di Pietro Alessio Palumbo

In materia di pubblici affidamenti il rimedio giurisdizionale avverso gli atti illegittimi è unico e si riduce al solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente con esclusione quindi del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Con la sentenza n. 2518/2022 il Consiglio di Stato ha chiarito che gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i correlati provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

La "specialità" del rito in materia di appalti
La scelta di escludere il ricorso straordinario è coerente con l'accentuata specialità che connota il rito in materia di appalti. Le esigenze di una tutela in tempi rapidi non sono compatibili con la possibilità per l'interessato di attivare un contenzioso dopo centoventi giorni dall'emanazione dei provvedimenti impugnati. E con ulteriore allungamento dei tempi nell'ipotesi di una istanza di trasposizione proposta dall'amministrazione appaltante o dai controinteressati.

La ratio
È dunque preclusa la possibilità di impugnare gli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici con gli strumenti della tutela giustiziale - incluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. A ben vedere tale esclusione è motivata dalla stessa logica legislativa che sorregge la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo per tale tipo di controversie; cadenzata da tempi processuali serrati e stringenti, il cui rispetto sarebbe senz'altro compromesso dallo svolgimento di una fase contenziosa da svolgersi davanti all'amministrazione. Pertanto in tale tipo di controversie l'eventuale proposizione di ricorsi amministrativi non determina la sospensione del termine per proporre ricorso giurisdizionale.

La "trasposizione"
Per il Consiglio di Stato è altrettanto chiaro che l'inammissibilità del ricorso straordinario deve "riverberarsi" sulla sua eventuale trasposizione in sede giurisdizionale. In caso contrario si vanificherebbe la stessa coerenza di una disciplina processuale speciale e rapida volta a garantire la celere conclusione delle procedure di affidamento. Secondo il giudice amministrativo a tale conclusione si perviene dalla lettura dello stesso codice del processo amministrativo, il quale prevede che il ricorso al Tar competente costituisce l'unico mezzo di impugnazione attribuito alle parti per ricorrere avverso gli atti delle procedure in parola: ciò spicca dall'utilizzo del termine "unicamente". Nella vicenda l'appellante aveva presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato. In tali casi i controinteressati entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso possono richiedere con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. Qualora il ricorrente intenda insistere nel ricorso deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto e ai controinteressati. Va evidenziato che la "sede giurisdizionale" costituisce la prosecuzione di un'unica fase processuale iniziata in via straordinaria. La "trasposizione" in sede giurisdizionale del ricorso straordinario costituisce nella forma e nella sostanza "riassunzione" dell'originario ricorso straordinario. Nella fattispecie il vizio era determinato dal mancato rispetto dei termini decadenziali previsti dal legislatore per l'impugnazione dei provvedimenti di esclusione. Infatti anche ritenendo primo atto utile il ricorso al Capo dello Stato lo stesso era stato presentato oltre data decadenziale.

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