Civile

Contenzioso tributario, inammissibilità dell'appello per la mancanza di “ius postulandi”

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Contenzioso tributario - Ricorso proposto direttamente dalla parte - Ricorso inammissibile - Assistenza tecnica - Ordine del giudice di primo grado - Jus postulandi - Assenza - Inammissibilità dell'appello
L'ordine impartito dal giudice al contribuente, nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica - nel caso in cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell'assistenza di un difensore abilitato per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo - ancorchè astrattamente ammissibile anche in grado di appello, non deve essere reiterata, con conseguente inammissibilità dell'appello per la mancanza di “ius postulandi”. L'impugnazione è parimenti inammissibile se la parte, sfornita in grado di appello della necessaria assistenza tecnica, sia stata comunque resa edotta dall'eccezione di controparte, nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria provinciale, della necessità dell'assistenza tecnica necessaria, non dovendo tale invito essere reiterato dalla commissione tributaria regionale.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 13 dicembre 2017 n. 29919

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Rappresentanza e difesa del contribuente - In genere - Parte sprovvista di assistenza tecnica - Invito del giudice alla nomina di un difensore - Necessità - Nei confronti della parte costituita in primo grado e contumace in appello - Esclusione
Nel processo tributario, l'obbligo del giudice di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore, previsto per le controversie di valore eccedente Euro 2.582, 28, dall'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sussiste nella sola ipotesi in cui la parte sia “ab initio” sfornita di assistenza tecnica, non anche nell'ipotesi in cui la parte, regolarmente assistita in primo grado dal proprio difensore, abbia inteso rimanere contumace nel successivo giudizio d'appello.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 18 dicembre 2014 n. 26851

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Rappresentanza e difesa del contribuente - In genere - Parte sprovvista di assistenza tecnica - Obbligo di fissazione del termine per munirsi di difensore - Validità dell'ordine per entrambi i gradi - Conseguenze - Fattispecie relativa ad omessa sottoscrizione da parte del difensore dell'atto di appello
L'obbligo del giudice tributario di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore - previsto per le controversie di valore eccedente Euro 2.582, 28, dall'articolo 12, comma cinque, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come interpretato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 189 del 2000 e n. 202 del 2002 e con l'ordinanza n. 158 del 2003 - sussiste solo nell'ipotesi in cui la parte sia “ab initio” sfornita di assistenza tecnica, e non riguarda il giudizio di secondo grado, come si desume sia dall'esplicito riferimento, nella citata giurisprudenza costituzionale, al solo giudizio di prime cure, sia dal tenore letterale dell'art. 12 citato, che si riferisce espressamente alla proposizione delle controversie, e non alla prosecuzione dei giudizi. Ne consegue che, quando la parte si sia munita di assistenza tecnica nel giudizio di primo grado a seguito di ottemperanza all'ordine emesso dal giudice e proponga appello personalmente, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, non dovendo l'ordine essere reiterato, attesa la riferibilità di quello già impartito all'intero giudizio.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 13 settembre 2013 n. 20929

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere - Controversie di valore superiore a cinque milioni di lire - Ricorrente privo di assistenza tecnica - Conseguenze - Dichiarazione di inammissibilità del ricorso - Condizioni - Ordine di munirsi di difensore - Necessità - Fondamento - Articolo 12, comma quinto, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità al concessionario del servizio di riscossione - Sussistenza
Nel processo tributario, il principio secondo cui, nelle controversie di valore eccedente cinque milioni di lire, l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata soltanto nel caso in cui la parte priva di assistenza tecnica non si munisca di un difensore, nonostante l'ordine emanato a norma dell'articolo 12, comma quinto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione tanto nel caso in cui il giudizio, di primo o di secondo grado, sia introdotto dal contribuente, quanto nel caso in cui attore o appellante siano le altre parti indicate dall'articolo 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, ivi compreso il concessionario del servizio di riscossione, non rientrando quest'ultimo tra i soggetti che, ai sensi del comma primo dell'articolo 12 cit. e dei principi generali desumibili dall'articolo 82 cod. proc. civ., hanno titolo a stare in giudizio senza l'ausilio di un difensore abilitato, e non essendo tali disposizioni suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto poste in deroga all'obbligo generale della difesa tecnica.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 9 ottobre 2009, n. 21459

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