Civile

Conto corrente, assenza della causa debendi e onere della prova a carico del correntista

immagine non disponibile

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Contratti bancari - Conto corrente – Indebito – Azione di ripetizione – Assenza causa debendi - Onere della prova.
In tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Assunta l'esistenza del contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi la mancata valida pattuizione, in esso, dell'interesse debitore, è onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale; attraverso tale scritto il correntista dimostra la mancanza della pattuizione degli interessi o la nullità di essa (nullità che, nel periodo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, può dipendere dalla non sicura determinabilità della prestazione di interessi alla stregua della genericità dell'elemento estrinseco cui fa rinvio l'accordo negoziale).
•Corte di cassazione, sezione VI 1 civile, ordinanza 13 dicembre 2019 n. 33009

Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere conto corrente bancario - Azione per la ripetizione dell'indebito proposta dal correntista - Ricostruzione dell'intero andamento del rapporto - Necessità - Onere della prova a carico del correntista - Sussiste - Incompletezza degli estratti conto - Conseguenze - Fattispecie.
Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in presenza del primo estratto conto disponibile con saldo negativo per il correntista, aveva calcolato i rapporti di dare e avere con la banca previo azzeramento di detto saldo perché ritenuto non provato con la produzione degli estratti conto risalenti alla data di apertura del rapporto).
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 28 novembre 2018 n. 30822

Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere conto corrente bancario - Azione di ripetizione dell'indebito da parte del correntista - Onere della prova - Produzione in giudizio degli estratti conto - Necessità - Fattispecie.
Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione).
•Corte di cassazione, sezione VI 1 civile, ordinanza 23 ottobre 2017 n. 24948

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©