Civile

Conto corrente, onere della banca la produzione degli estratti conto integrali nel caso di nullità degli interessi ultralegali

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Contratti bancari - Conto corrente - Saldo - Interessi - Clausole nulle - Ricalcolo - Estratti conto integrali - Saldo zero - Saldo finale
In caso di necessità di ricalcolo del saldo di conto corrente a causa della nullità delle clausole relative agli interessi, è necessario che la banca produca gli estratti conto integrali, ossia a partire dal "saldo zero" iniziale, condizione per effettuare il preciso conteggio del saldo finale, proprio al fine di disporre di un punto di partenza certo da cui iniziare il calcolo delle reciproche rimesse e relative compensazioni.
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3337

Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere invalidità della pattuizione di interessi ultralegali - Conseguenze - Prova del credito della banca - Produzione degli estratti integrali dall'apertura del conto - Necessità - Insussistenza dell'onere per la banca di conservare la documentazione contabile oltre il decennio - Irrilevanza - Applicazione in concreto della clausola invalida - Valutazioni riservate al giudice di merito - Condizioni.
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca, per dimostrare l'entità del proprio credito, ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, non potendo invocare l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, né il giudice può ritenere che la clausola invalida non abbia trovato applicazione nel periodo in cui mancano gli estratti conto, salvo che la banca abbia allegato e provato la sopravvenuta inettitudine della medesima clausola a disciplinare il rapporto bancario in conformità a quanto in essa previsto.
Corte di Cassazione, sezione VI-1, ordinanza 25 maggio 2017 n. 13258

Contratti bancari - Conto corrente di corrispondenza - Interessi ultralegali - Anatocismo - Estratto conto - Invio periodico - Documentazione contabile - Onere di conservazione - Onere probatorio del credito - Diversità
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto. La banca non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni in quanto non si deve confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 gennaio 2017 n. 1584

Banche ed istituti di credito - Banche ed istituti di credito – Estratti conto – Giudizio di cognizione – Conto corrente – Produzioni – Onere probatorio
Nel giudizio a cognizione piena la banca è tenuta a produrre gli estratti conto fin dall'apertura del conto corrente: la produzione limitata ad un periodo di tempo individuato unilateralmente della banca stessa e assolutamente inidoneo ad assolvere l'onere probatorio che sta a suo carico. E' evidente infatti che la produzione parziale di estratti conto, ancorché analitici, non permette di conoscere le vicende del conto stesso.
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 3 febbraio 2014, n. 2317

Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Accertata nullità delle pattuizioni sugli interessi ultralegali ed anatocistici - Determinazione del saldo finale del rapporto - Modalità ed onere della prova.
L'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 settembre 2013 n. 21466

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