Contraffazione, prova per testimoni solo se qualificati
La contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi si può accertare in via testimoniale escutendo soggetti qualificati per conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività. Sulle prove testimoniali si rileva che il divieto di apprezzamenti personali non opera se il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti accaduti sotto la sua diretta percezione sensoriale inerenti alla sua abituale e specifica attività: l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto.
Cassazione, sentenza 1° giugno 2017, n. 27410
Corte di cassazione, sentenza 1° giugno 2017, n. 27410