Contrasto tra dispositivo e motivazione nella sentenza penale
Sentenza penale – Dispositivo e motivazione non contestuali – Contrasto – Carattere unitario della sentenza – Contemperamento - Necessità
In caso di contrasto tra due parti della sentenza, la motivazione conserva sempre la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice a quo è pervenuto alla sua decisione e, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. Invero, nell'ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza nella quale l'uno e l'altra si integrano a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del dispositivo per via della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 novembre 2017 n. 52048
Sentenza penale – Dispositivo e motivazione – Errore nel dispositivo - Contrasto apparente – Carattere unitario della sentenza – Contemperamento - Necessità
Laddove nel dispositivo della sentenza ricorra un errore materiale oggettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione della medesima decisione è meramente apparente: è dunque consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuando l'errore che lo affligge ed eliminandone gli effetti.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 novembre 2017 n. 52048
Sentenza penale - Sentenza penale (in genere) - Contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza - Prevalenza del prima - Motivazione - Volontà del giudice
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo quale immediata espressione della volontà del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi tratti dalla motivazione significativi di detta volontà.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2017 n. 7680
Sentenza – Requisiti – In genere - Contrasto fra motivazione e dispositivo - Prevalenza del dispositivo - Regioni - Fattispecie.
In caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata. (Fattispecie in cui la corte territoriale, pur avendo dichiarato estinti per prescrizione due dei tre reati per i quali vi era stata condanna in primo grado, non aveva provveduto ad eliminare la quota parte di pena pecuniaria e detentiva ad essi riferibile; nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto di non poter procedere direttamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non essendo stati esplicitati, dal giudice di merito, i riferimenti relativi ai singoli aumenti da eliminare).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 19 aprile 2016 n. 15986
Sentenza - Penale - Contrasto - Dispositivo - Motivazione - Prevalenza - Dispositivo
In tema di sentenza penale, nel caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, va ritenuta la prevalenza del dispositivo, in particolare del dispositivo letto in udienza. Peraltro, l'interpretazione va effettuata attraverso una completa integrazione delle due parti del provvedimento, alla luce delle argomentazioni contenute nella parte motiva, attesa la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni che hanno portato il giudice alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici, utili per dirimere il contrasto.
• Corte d'Appello di Roma, sezione III, sentenza 20 giugno 2017 n. 5017