La mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca non ne determina la nullità per difetto di forma scritta prevista dall’art. 117 T.U.B., trattandosi di requisito che va inteso non in senso strutturale ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludentio. Lo hanno affermato i giudici della...
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