Civile

Contratti bancari, interessi convenzionali e moratori nel calcolo del tasso soglia

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Contratti bancari - Interessi - Usura - Tasso soglia - Interessi convenzionali di mora - Normativa antiusura - Valutazione unitaria del saggio
Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, articolo 2, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'articolo 1815 c.c., comma 2. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, articolo 2, comma 4. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato - senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la "parte" corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, il "tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)".
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 ottobre 2019 n. 26286

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - In genere interessi moratori convenzionali - Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Eccedenza alla data della stipula - Conseguenze - Nullità del patto - Sussistenza.
E' nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi.
• Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27442

Mutuo - Mutuatario - Interessi - In genere contratto di mutuo - Interessi - Legge n. 108 del 1996 - Tasso usurario - Applicazione anche agli interessi moratori - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori).
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 marzo 2017, n. 5598

Usura - Usura sopravvenuta - Rilevanza - Affermazione - Sostituzione automatica - Misura del tasso soglia.
Trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. n. 108/1996, va richiamato l'art. 1 di detta legge che ha previsto la fissazione di tassi soglia e affermare che, ove vengano superate le misure consentite, gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli articoli 1419, c. 2, e 1339, circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 gennaio 2013, n. 602

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