Civile

Contratti, in un recente arresto della Cassazione i criteri di interpretazione

Nota a Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza 4 novembre 2024, n. 28259

I criteri di interpretazione del contratto sono un argomento sempre di grande interesse.

Per questa ragione, si ritiene possa essere utile evidenziare che la Corte di Cassazione, con la decisione del 4 novembre 2024 n. 28259, ha avuto modo di precisare alcuni interessanti principi in materia, accogliendo parte dei motivi del ricorso proposto.

Anzitutto la Corte di Cassazione ha ribadito che i diversi criteri di interpretazione devono essere applicati secondo un preciso ordine.

Il primario criterio interpretativo è quello letterale. Con questo si intende il senso letterale delle parole, l’interpretazione complessiva della clausola, nonché, l’analisi logica e grammaticale della proposizione.

Secondo la Corte di Cassazione, l’art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto, ma al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione sia chiara, una diversa interpretazione non può considerarsi ammissibile.

In via ulteriore, la Corte ha chiarito che il senso letterale delle parole è da intendersi alla luce dell’integrale contesto negoziale, ai sensi dell’art. 1363 c.c., che evidenzia la necessità che le clausole del contratto si interpretino le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Sebbene il criterio letterale sia fondamentale (come anche in verità quello della condotta delle parti), qualora possano emergere valide interpretazioni alternative e debba essere fatta chiarezza, stante l’insufficienza del criterio letterale, è necessario il ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici.

La Corte ne ha in particolare valorizzati due.

  • In primo è il criterio dell’interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti.
  • Il secondo è quello dell’interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte.

Nella fattispecie, le censure della Corte di Cassazione alla decisione impugnata si sono basate, anzitutto, sul fatto che la Corte d’Appello non aveva fatto corretta applicazione delle regole di interpretazione del contratto, a cominciare da quella, cruciale, di interpretazione letterale.

Inoltre, la Corte di Appello aveva omesso di prendere in considerazioni le ulteriori clausole del contratto, che si ponevano in contrasto con l’interpretazione prospettata (nello specifico il termine “cortile” non avrebbe avuto ragione di essere indicato come immobile confinante ove fosse rientrato nell’oggetto del trasferimento tra le parti).

Inoltre, è stato rilevato che l’interpretazione fornita della Corte di Appello si poneva in contrasto anche con i due criteri fondamentali da ultimo valorizzati dalla Corte di Cassazione e cioè, sia con il criterio dell’interpretazione funzionale (causa concreto del contratto), sia con quello dell’interpretazione secondo buona fede.

La decisione in esame si presenta dunque densa di significato e particolarmente attenta a valorizzare la corretta applicazione dei criteri interpretativi fissati dal codice civile.


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*A cura di Antonio Martini (Partner – CBA Studio Legale e Tributario), Ilaria Canepa (Senior Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Alessandro Botti (Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Arianna Trentino (Associate – CBA Studio Legale e Tributario)

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