Contratto: approvazione dei condomini per il diritto di superficie sul lastrico solare
Contratto - Effetti reali - Diritto di superficie - Lastrico solare - Proprietà - Durata - Condominio - Approvazione - Necessità.
Lo schema negoziale a cui riferire il contratto con il quale le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti reali è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all'acquirente la proprietà superficiaria dell'impianto installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all'estinzione del diritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione. Il contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, finalizzato all'installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l'approvazione di tutti i condomini.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 30 aprile 2020 n. 8434
Condominio - Concessione del lastrico solare per installazione di infrastrutture - Contratto di concessione - Possibilità per il detentore di godere dei manufatti - Diritto di superficie attribuito al cessionario - Approvazione di tutti i condomini.
Il contratto con cui un condominio concede ad altri, dietro corrispettivo, il lastrico solare o qualsiasi altra superficie idonea all'installazione di infrastrutture e impianti che comportino la trasformazione dell'area, riservando al detentore del lastrico di godere e disporre dei manufatti nel corso del rapporto ed eventualmente di asportarli alla fine dello stesso, richiede l'approvazione di tutti i condomini se al cessionario è attribuito un diritto di superficie. Non è necessaria invece l'approvazione di tutti i condomini se il condominio ha attribuito al concessionario una concessione ad aedificandum di natura obbligatoria di durata inferiore ai nove anni.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 30 aprile 2020 n. 8435
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - In genere - Uso indiretto della cosa comune mediante locazione - Deliberazione a maggioranza - Legittimità - Condizioni.
In tema di condominio negli edifici, l'uso indiretto della cosa comune mediante locazione può essere disposto con deliberazione a maggioranza solo quando non sia possibile l'uso diretto dello stesso bene per tutti i partecipanti alla comunione, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema di frazionamento degli spazi o di turni temporali.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 27 ottobre 2011 n. 22435