Civile

Contratto, liberazione del fidejussore per obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore

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a cura della Redazione PlusPlus Diritto

Contratti - Fideiussione - Estinzione - Liberazione del fideiussore per obbligazione futura - Obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore - Consapevole concessione di credito da parte del creditore - Mancata autorizzazione del fideiubente - Onere probatorio del creditore circa l'esatto adempimento a pena di estinzione della garanzia fideiussoria - Sussistenza - Criterio di diligenza - Estremi
In tema di fideiussione, l'obbligo del creditore di proteggere l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un'obbligazione cui è tenuto il creditore ex art 1956 cod. civ., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l'onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all' homo eiusdem condicionis et professionis.
• Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 13 dicembre 2019 n. 32774

Fidejussione - Estinzione - Liberazione del fidejussore per obbligazione futura - Apertura di credito in conto corrente - Peggioramento delle condizioni patrimoniali in corso di rapporto - Pericolo per la solvibilità del debitore - Obbligo d'informazione del fideiussore - Sussistenza - Fondamento
Se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 ottobre 2010 n. 21730

Fidejussione - Estinzione - In genere sconto di assegno bancario - Applicabilità dell'art. 1956 c.c. - Sussistenza - Ragioni.
E' applicabile la causa di estinzione della fideiussione prevista dall'art. 1956 c.c. nel caso in cui la banca anticipi al correntista l'importo di un assegno bancario presentato all'incasso in difetto di una sufficiente provvista del conto, in quanto tale operazione consiste nel "far credito" e nell'aumentare l'esposizione di rischio corrente del debitore obbligato alla restituzione dell'anticipazione ove l'incasso del titolo non vada a buon fine.
• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27932

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