Contratto a prestazioni corrispettive: sul grave inadempimento decide il giudice di merito
In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'articolo 1455 del Cc, costituisce anch'essa questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza 8 gennaio 2020 n. 134.
Per i Supremi giudici della Corte di cassazione, avendo il risarcimento del danno patrimoniale la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nell'esatta misura della sua lesione, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili esclusivamente nella misura corrispondente al costo obbiettivo di esse, in base a prezzi corrispondenti a quelli ordinari di mercato, mentre non sono risarcibili le somme corrisposte in misura superiore a quel costo, salvo che chi le ha pagate dimostri l'esistenza di ragioni giustificative di quel maggiore esborso.
Da quanto sopra, ne consegue, in ordine al regime della prova, e quindi della corretta applicazione dell'articolo 2697 del codice civile, che la produzione di fatture a documentazione delle spese sostenute dal danneggiato non è prova immediata dell'entità del danno, ma fornisce per il suo accertamento solo elementi da considerare in concorso con altri, anche desunti da nozioni di comune esperienza e, a maggior ragione, da valutazioni tecniche acquisite con consulenza.
Cassazione – Sezione II civile –Ordinanza 8 gennaio 2020 n. 134