Contratto sospeso se il venditore tace la provenienza del bene da donazione
Contratti - Contratti di compravendita - Immobile ricevuto in donazione - Circostanza che non può essere taciuta - Rifiuto della stipula del contratto definitivo.
In caso di stipula di un preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da consentire al promissario acquirente di avvalersi del rimedio previsto dall'articolo 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare. Pertanto, non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente possa rifiutare la stipula del contratto definitivo avvalendosi del rimedio generale dell'articolo 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi, poiché ignaro della provenienza dell'immobile.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 12 dicembre 2019 n. 32694
Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria - Recesso - Legittimità - Condizioni - Inadempimento di non scarsa importanza - Necessità - Valutazione da parte del giudice dell'incidenza sull'economia complessiva del contratto - Criteri.
La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Pertanto, nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se e a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 10 maggio 2019 n. 12549
Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria - Recesso - Legittimità - Condizioni - Inadempimento di non scarsa importanza - Necessità - Valutazione da parte del giudice dell'incidenza sull'economia complessiva del contratto - Criteri.
Ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 cod. civ., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 gennaio 2012 n. 409
Contratti in genere - Contratto preliminare compromesso - In genere - Disciplina ex artt. 1461 e 1481 cod. civ.
Le norme degli artt. 1461 e 1481 cod. civ. sono applicabili anche al contratto preliminare, essendo dirette a garantire in tutti i contratti con prestazioni corrispettive il sinallagma funzionale tra le contrapposte prestazioni. Pertanto quando in relazione al bene oggetto di un preliminare di permuta, sussista il pericolo attuale e concreto di evizione a seguito di sentenza di appello ricognitiva dell'altrui diritto, alla parte che potrebbe subirne le conseguenze dannose è concessa la facoltà di rifiutarsi di concludere il contratto definitivo fino a quando non venga eliminato tale pericolo, oltre che quella alternativa di concludere tale contratto sospendendo la controprestazione o eseguendola con modalità idonee a garantire la parte stessa dalla eventuale evizione.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 26 gennaio 1985 n. 402