Civile

Contravvenzioni: costi e spese restano deducibili

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di Alessandro Borgoglio

Sono indeducibili i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per compiere atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale; mentre nell’ipotesi di reati contravvenzionali, i costi e le spese, anche se relativi a beni e servizi direttamente utilizzati per compiere questi reati, seguono le ordinarie regole di deducibilità fiscale. E, nel caso in cui vengano contestati più reati, delitti e contravvenzioni, è necessario un accertamento di fatto sui costi per i quali si chiede la deduzione. È quanto si desume dalla sentenza della Cassazione 4578 del 15 febbraio scorso, con cui i giudici si sono espressi sulla disciplina dell’indeducibilità dei costi da reato prevista dall’articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/93.

L’agenzia delle Entrate, già all’indomani della riforma operata con il decreto legge 16/2012, aveva preso posizione sul punto, affermando che il legislatore ha stabilito l’indeducibilità dei costi e delle spese direttamente utilizzati solo per commettere i delitti, con la conseguenza di escludere che l’indeducibilità colpisca, come avveniva con la precedente disciplina, anche i costi direttamente utilizzati per commettere i reati contravvenzionali (circolare 32/E/2012, paragrafo 2.1; si veda anche la pronuncia della Ctr Lombardia 2148/34/15).

Nel caso esaminato dalla Cassazione e deciso con la sentenza 4578/2019, l’Agenzia aveva recuperato a tassazione i costi di costruzione di un complesso alberghiero, ritenuti indeducibili in base all’articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/93, perché direttamente utilizzati per compiere reati.

Ma il contribuente ha contestato l’indeducibilità, in quanto l’avviso di accertamento e le successive difese dell’ufficio riguardavano unicamente il reato di lottizzazione abusiva, che, avendo natura contravvenzionale, non rientra nell’ambito di operatività dell’articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/93 per cui sono indeducibili solo i costi riconducibili ad azioni delittuose.

Il Fisco, invece, sosteneva che dagli atti acquisiti al giudizio emergevano procedimenti penali non soltanto per lottizzazione abusiva, ma anche per corruzione e truffa aggravata, che, essendo delitti non colposi, sono assoggettati al regime di indeducibilità previsto dalla disciplina dei costi da reato.

La Cassazione ha stabilito che è dunque necessario un accertamento di fatto, all’esito del quale è possibile formulare un giudizio che conduca definitivamente la fattispecie in esame all’esterno dell’ambito di operatività dell’articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/93 qualora si tratti di reato contravvenzionale come la lottizzazione abusiva, con conseguente deducibilità dei costi ai fini della determinazione del reddito d’impresa, oppure, verificata l’emersione di delitti non colposi (come corruzione e truffa aggravata) da quelle medesime condotte e riscontrata la diretta utilizzazione dei costi per il compimento di tali delitti, ne giustifichi ancora l’indeducibilità.

La Cassazione, del resto, già con l’ordinanza 24646/2018, aveva stabilito che è indeducibile il costo relativo al reclutamento di personale direttamente connesso al delitto di truffa ai danni dell’Inps, mentre con l’ordinanza 5342/2013 ha ritenuto deducibili i costi relativi ad attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi senza la necessaria autorizzazione, che integra un reato contravvenzionale.

Cassazione, sentenza 4578 del 15 febbraio 2019

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