Controlli a «tavolino » senza contraddittorio
Non c’è alcun obbligo di contraddittorio preventivo per l’accertamento da “vecchio” redditometro: si tratta di una verifica a tavolino per la quale non esiste alcuna norma che preveda tale obbligo. A confermare questo orientamento è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27422 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un accertamento fondato sul “vecchio redditometro”. Il provvedimento veniva impugnato e tra i diversi motivi di ricorso veniva eccepita la violazione del diritto al contraddittorio preventivo. Entrambi i giudici di merito confermavano l’illegittimità dell’accertamento, rilevando che il confronto con il contribuente era obbligatorio anche per le cosiddette verifiche a tavolino.
L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma. La Suprema Corte ha innanzitutto richiamato l’ultima pronuncia a Sezioni Unite (sentenza n. 24823/2015) con la quale è stato affermato che non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto per legge ovvero sia stato eseguito un accesso presso la sede del contribuente.
Si tratta, infatti, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi “armonizzati”. Tuttavia, anche per questa ipotesi, perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi. Nella specie, si trattava di accertamento sintetico secondo le previsioni della pregressa disciplina, con la conseguenza che non era espressamente previsto alcun obbligo di contraddittorio.
In tale contesto i giudici di legittimità hanno poi rilevato che il citato obbligo nemmeno poteva ravvisarsi (per il passato) alla luce della nuova norma. L’articolo 38 riformato dal Dl 78/2010, prevede il confronto preventivo all’emissione dell’accertamento, ma è applicabile solo relativamente agli accertamenti emessi dal periodo di imposta 2009 in avanti.
La Cassazione ha così confermato il rigoroso orientamento in tema di contraddittorio preventivo sfavorevole al contribuente. La giurisprudenza di legittimità è ormai costantemente orientata a negare tale rilevanza. Va da sé che l’amministrazione, in ipotesi di soccombenza nei primi gradi di giudizio, ricorrerà in Cassazione ottenendo la riforma della sentenza di merito con i conseguenti oneri a carico del contribuente il quale ha inteso proseguire il contenzioso nonostante il chiaro orientamento sfavorevole dei giudici di legittimità.
Corte di cassazione – Sentenza 27436/2017