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Convocazione assemblea: la richiesta va indirizzata all'amministratore nel luogo da lui indicato

La domanda quindi non è detto che vada a buon fine se spedita presso l'abitazione, la residenza o la dimora dell'amministratore

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di Giampaolo Piagnerelli

La richiesta di convocazione dell'assemblea deve essere inviata all'amministratore nel luogo comunicato ai condomini e non presso il suo domicilio o residenza: in quest'ultimo caso la pretesa potrebbe cadere nel nulla. La Corte di cassazione (ordinanza n. 5319/23) - entrando nel merito della vicenda - ha dovuto fornire dei chiarimenti in materia, evidenziando che l'assemblea può essere convocata dall'amministratore, oltre che quando egli lo ritenga necessario, anche quando "ne è fatta «richiesta» da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi, poi, inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i richiamati condomini possono provvedere direttamente alla convocazione". Inoltre, in base a quanto disposto dall'articolo 1129, comma 12, n. 1), del codice civile, l'omessa convocazione dell'assemblea nei casi previsti dalla legge dà luogo a "grave irregolarità" che legittima la revoca giudiziale dell'amministratore. I Supremi giudici a tal proposito hanno puntualizzato che l'articolo 66, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice civile (a differenza di quanto suppone la ricorrente) non prevede forme tassative per la «richiesta» di convocazione assembleare proveniente da condomini, bastando evidentemente, perché produca l'effetto della decorrenza del termine di dieci giorni, che essa giunga nella sfera di conoscenza dell'amministratore. A tal fine, l'indirizzo dell'amministratore, presso il quale deve giungere la «richiesta» di convocazione dell'assemblea, non necessariamente coincide con il domicilio, la residenza o la dimora dello stesso, potendosi, piuttosto, identificare con il luogo da questo comunicato contestualmente all'accettazione della nomina (articolo 1129, comma 2, del codice civile) o con il suo recapito appositamente affisso sul luogo di accesso al condominio (articolo 1129, comma 5, del codice civile). L'accertamento che la comunicazione sia arrivata all'indirizzo del destinatario, nel senso appena individuato, spetta al giudice del merito, in quanto si sostanzia in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto. Una volta decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i richiamati condomini promotori possono provvedere direttamente alla convocazione, mediante avviso che abbia il contenuto specificato dal terzo comma dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dal quale risulti chi convoca l'assemblea, senza che peraltro sia essenziale la sottoscrizione di tutti i condomini che abbiano preso l'iniziativa.

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