Civile

Convocazione assemblea: il termine di 5 giorni decorre dalla data del deposito di avviso della raccomandata

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di Mario Piselli

Qualora la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata e questa non sia stata consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), la presunzione di conoscenza coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza). Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 8275/2019.

In tema di condominio, con riguardo all'avviso di convocazione di assemblea, ai sensi dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Cc, la Suprema corte ha ritenuto che, posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell'articolo 1335 del codice civile, al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio, in applicazione della presunzione dell'articolo 1335 del codice civile, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Cassazione -Sezione II civile -Sentenza 25 marzo 2019 n. 8275

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