Famiglia

Coppie di fatto e una tantum: la negoziazione si estende

Dal prossimo 30 giugno possibile anche ricorrere al patrocinio statale

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di Giorgio Vaccaro

Ampliare il ricorso alla procedura di negoziazione assistita dagli avvocati per gestire fuori dal tribunale le questioni che si presentano quando una coppia si divide. È l’obiettivo a cui tendono le novità che la riforma del processo civile dedica allo strumento, modificando la norma che nel 2014 lo aveva declinato per il diritto di famiglia (articolo 6 del decreto legge 132/2014). Alcuni interventi, già introdotti con la legge delega (206/2021), sono operativi dal 22 giugno 2022. Altri, contenuti nel decreto legislativo attuativo (149/2022), sono in parte entrati in vigore lo scorso 28 febbraio e in parte guardano al prossimo 30 giugno.

Per la verità, la convenzione di negoziazione assistita ha portata più generale, dato che si può utilizzare in tutti i casi in cui si discute di diritti disponibili. E la riforma civile non interviene solo sulla versione di questo istituto dedicata al diritto di famiglia. Ma le novità applicabili all’universo delle crisi familiari sono particolarmente significative.

Intanto, dal 22 giugno del 2022, è stato ampliato il raggio di applicazione della negoziazione assistita nell’ambito del diritto di famiglia. Infatti, la convenzione di negoziazione assistita da avvocati, che dal 2014 può essere usata dalle coppie sposate per risolvere consensualmente le separazioni e i divorzi e per modificare le condizioni stabilite e poi dal 2016 anche dai partner nelle unioni civili, è ora utilizzabile anche quando a entrare in crisi sono le “famiglie di fatto”, che possono rivolgersi agli avvocati per accordarsi, fuori dal tribunale, sulle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli e per la loro modifica. Inoltre, può essere utilizzata per raggiungere una soluzione consensuale circa l’assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente e per stabilire gli alimenti, vale a dire il contributo, per quanto minimo, che può essere assegnato a chi non è indipendente.

Ma la riforma non estende solo la casistica in cui è possibile ricorrere alla negoziazione assistita: aumenta anche gli strumenti a disposizione per trovare un accordo. Nei procedimenti instaurati dal 28 febbraio scorso, infatti, con l’accordo di negoziazione assistita si può stabilire che l’assegno divorzile sia corrisposto in un’unica soluzione (una tantum) e la valutazione di equità è rimessa agli avvocati. In precedenza, invece, questa valutazione poteva essere fatta solo dal giudice.

Dal 28 febbraio, poi, hanno effetti obbligatori i patti di trasferimento immobiliari contenuti nell’accordo di negoziazione assistita.

Si applicheranno invece dal prossimo 30 giugno le norme che prevedono la possibilità per le parti di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita. Si tratta, del resto, della data prevista in origine per l’entrata in vigore del decreto legislativo 149/2022, poi anticipata al 28 febbraio (con alcune eccezioni) dalla legge di Bilancio 2023.

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