Amministrativo

Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 1 giugno la Consulta si occupa di processo amministrativo e tributi


PROCESSO AMMINISTRATIVO
Sentenza n. 107: non fondatezza (deciso l'11 maggio 2023)
Norme impugnate: Art. 2, c. 1°, della legge 24/03/2001, n. 89.
Processo amministrativo - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Rimedi preventivi - Condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione - Presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71, c. 2, del codice del processo amministrativo, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini ragionevoli previsti dall'art. 2, c. 2-bis, della legge n. 89 del 2001.

TRIBUTI
Sentenza n.108: non fondatezza - inammissibile (deciso il 5 aprile 2023)
Norme impugnate: Art. 6, c. 6°, del decreto-legge 30/11/2013, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 29/01/2014, n. 5, in combinato disposto con l'art. 1, c. 148°, della legge 27/12/2013, n. 147, nella versione originaria e come modificato dall'art. 4, c. 12°, del decreto-legge 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23/06/2014, n. 89.
Tributi - Banca d'Italia - Aumento del capitale sociale - Previsione che, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2013, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia iscrivono le quote di partecipazione, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori, ferme restando le disposizioni che impongono, nella redazione del bilancio di esercizio, la conformità ai principi contabili internazionali - Applicazione ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'art. 6, c. 6, del decreto-legge n. 133 del 2013, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione - Fissazione dell'imposta nella misura pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto - Riallineamento del valore fiscale delle quote al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta 2014 - Previsione che, se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.
Applicazione, ai trasferimenti di cui all'art. 6, c. 6, del decreto-legge n. 133 del 2013, della riclassificazione delle attività finanziarie di cui all'art. 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza - Applicazione, ai maggiori valori iscritti in bilancio in ragione della predetta norma, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con aliquota pari al 12 per cento, da versarsi in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi.

BILANCIO E CONTABILITA' PUBBLICA
Sentenza n. 109: non fondatezza (deciso il 5 aprile 2023)
Norme impugnate: Art. 14, c. 3°, della legge della Regione Abruzzo 13/04/2022, n. 7.
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Abruzzo -Interventi per il recupero, la promozione e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso - Norma finanziaria - Previsione che, per le annualità successive al 2022, agli oneri si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

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