Comunitario e Internazionale

Corte Ue: per chi evade il fisco scatta anche l’autoriciclaggio

Gli eurogiudici sdoganano l’autoriciclaggio in tutti i Paesi dell’Unione europea

di Valerio Vallefuoco

L’autore del reato principale, nel caso di specie evasione fiscale, può essere imputato anche del delitto di riciclaggio. Questo il principio sancito ieri dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea che conferma quindi la legittimità della configurabilità del reato di autoriciclaggio negli ordinamenti di tutti i Paesi membri dell’Unione . La sentenza del 2 Settembre 2021 sulla causa C 790/19 ha stabilito un principio estremamente importante in tema di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, secondo cui tale normativa europea deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che prevede che il reato di riciclaggio di capitali possa essere commesso dallo stesso autore dell’attività criminosa che ha generato i capitali di cui trattasi. La Causa principale nasceva dal Tribunale superiore di Brașov in Romania che aveva condannato ad una pena detentiva, per il reato di riciclaggio di capitali, per fatti materiali commessi tra il 2009 e il 2013. I capitali interessati derivavano da un reato di evasione fiscale commesso da un privato. Il trasferimento del denaro nel caso di specie era stato effettuato in base a un contratto di cessione del credito concluso fra l’imputato e la società di cui egli era l’amministratore e la società di cui era l’amministratrice l’altro concorrente del reato. Il giudice del rinvio riteneva che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2015/849 doveva essere interpretato nel senso che l’autore del reato di riciclaggio di capitali, che è per sua natura un reato di conseguenza derivante da un reato principale, non poteva essere quello di suddetto reato principale. Su questa base sempre secondo il Giudice remittente, ritenere che l’autore del reato principale poteva anche essere quello del reato di riciclaggio di capitali equivaleva a violare il principio del ne bis in idem, previsto dalla Carta Europea dei diritti Fondamentali dell’Unione (cfr. art. 50) e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (cfr. art. 4 del Protocollo n. 7 ). Qualora fosse passata tale interpretazione la sussistenza stessa del reato di autoriciclaggio in tutti gli ordinamenti dei Paesi membri sarebbe stata non più legittima. La Corte UE anche sulla base delle conclusioni dell’Avvocato Generale ha ritenuto invece che la formulazione contenuta nella normativa antiriciclaggio riguardava la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provenivano da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Da tale formulazione risultava che, affinché una persona poteva essere considerata autrice di riciclaggio di capitali, quest’ultima dovesse sapere che detti beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a una siffatta attività. Pertanto tale requisito consisteva unicamente nel richiedere che l’autore del reato di riciclaggio di capitali conoscesse l’origine criminale dei capitali interessati. Tale requisito era necessariamente soddisfatto per quanto riguarda l’autore dell’attività criminosa da cui provengono i capitali. risultando peraltro dal tenore letterale della norma antiriciclaggio UE che l’atto materiale di cui a detta disposizione consiste, in particolare, nella conversione o nel trasferimento di beni, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita di tali beni. Infine la Corte del Lussemburgo ha altresì chiarito al fine di garantire il rispetto del principio del divieto di ne bis in idem, che spetta al Giudice della Causa principale del merito verificare che i fatti materiali costitutivi del reato principale, ossia l’evasione fiscale, non siano identici a quelli per i quali l’imputato è stato perseguito. Una violazione del principio del ne bis in idem sarebbe esclusa nell’ipotesi in cui si constatasse che i fatti che hanno dato luogo al procedimento penale, a titolo di riciclaggio di capitali non siano identici a quelli costitutivi del reato principale di evasione fiscale, ciò che invece è apparso emergere dai fatti di causa esaminati dalla Corte UE.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©