Corte Ue: partiti politici nazionali aperti a tutti i cittadini europei residenti nello Stato
Per i giudici di Lussemburgo, sentenza nelle cause C-808/21 depositata oggi, negare tale diritto viola il diritto dell’Unione; bocciate dunque le normative della Repubblica ceca e Polonia
La Corte Ue, sentenza nelle cause C-808/21 depositata oggi, precisa l’estensione dei diritti politici dei cittadini dell’Unione negli altri stati membri. E chiarisce che negare a coloro che risiedono in uno Stato membro, senza esserne cittadini, il diritto di divenire membri di un partito politico viola il diritto dell’Unione. In particolare, la Repubblica Ceca e la Polonia, imponendo tale requisito di cittadinanza, non garantiscono la parità di trattamento con i loro cittadini per quanto riguarda l’esercizio effettivo del diritto di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee
Le normative ceca e polacca conferiscono il diritto di divenire membri di un partito politico soltanto ai cittadini nazionali. Di conseguenza, secondo la Commissione europea, i cittadini dell’Unione che risiedono in tali Stati membri senza averne la cittadinanza non possono esercitare il loro diritto di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee, sancito dal diritto dell’Unione, alle stesse condizioni dei cittadini cechi e polacchi.
Ritenendo che tale rifiuto costituisca una disparità di trattamento in base alla cittadinanza, vietata dal diritto dell’Unione, la Commissione ha adito la Corte di giustizia proponendo due ricorsi per inadempimento rispettivamente contro la Repubblica ceca e la Polonia.
La Corte ha accolto i ricorsi e constatato l’inadempimento da parte degli Stati degli obblighi incombenti in forza dei Trattati. I giudici di Lussemburgo rilevano che l’esercizio effettivo dei diritti elettorali alle elezioni comunali ed europee, garantiti dal diritto dell’Unione, esige che i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro senza averne la cittadinanza abbiano pari accesso ai mezzi di cui dispongono i cittadini di tale Stato membro per esercitare in maniera effettiva questi stessi diritti.
I partiti politici svolgono infatti un ruolo fondamentale nel sistema di democrazia rappresentativa che concretizza il valore della democrazia su cui l’Unione si fonda. Di conseguenza, il divieto di appartenere a un partito politico pone tali cittadini dell’Unione in una situazione sfavorevole in materia di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee. Infatti, i cittadini cechi e polacchi possono essere membri di un partito politico che dispone di strutture organizzative e di risorse umane, amministrative e finanziarie per sostenere la loro candidatura. Inoltre, la semplice appartenenza a un partito politico costituisce uno dei criteri che orientano la scelta degli elettori.
Tale disparità di trattamento, vietata dal diritto dell’Unione, non può essere giustificata da motivi attinenti al rispetto dell’identità nazionale. Infatti, il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di riconoscere ai cittadini dell’Unione interessati il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni nazionali né vieta loro di limitare il ruolo di tali cittadini all’interno di un partito politico nel contesto di tali elezioni.