Crisi matrimoniale: la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale
Famiglia - Matrimonio - Obbligo di fedeltà coniugale - Violazione - Addebito della separazione - Limiti - Mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale per la preesistenza di quest'ultima.
In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
•Corte cassazione, sezione VI - 1, ordinanza 14 agosto 2015 n. 16859
Famiglia - Matrimonio - Obbligo di fedeltà coniugale – Obbligo oggetto di una norma di condotta imperativa – Crisi coniugale - Violazione tramite l'instaurazione di una relazione extraconiugale – Conseguenza - Intollerabile convivenza - Onere probatorio.
In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitatale al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. È onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
•Corte cassazione, sezione VI, ordinanza 9 febbraio 2015 n. 2441
Famiglia - Matrimonio - Obbligo di fedeltà coniugale - Violazione degli obblighi di fedeltà coniugale - Addebito della separazione - Ammissibilità - Successiva volontà riconciliativa del coniuge non infedele.
In tema di separazione personale con richiesta di addebito, proposta da uno dei coniugi e basata sulla infedeltà dell'altro, la successiva generica manifestazione di una volontà riconciliativa da parte del coniuge non infedele, poiché di per sé non elide la gravità del “vulnus” subito e, in ogni caso, costituisce un “posterius” rispetto alla proposizione della domanda di separazione con richiesta di addebito, in tanto può assumere valore ai fini della esclusione di una efficienza causale dell'infedeltà in ordine alla crisi dell'unione familiare in quanto a essa corrisponda un positivo riscontro da parte del coniuge infedele.
•Corte cassazione, sezione VI - 1, ordinanza 27 giugno 2013 n. 16270
Famiglia - Matrimonio – Separazione dei coniugi con addebito – Causa - Inosservanza dell'obbligo di fedeltà – Necessaria prova dell'efficacia causale di tale violazione nella determinazione della crisi coniugale - Eccezione relativa all'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà - Onere della prova.
È onere di chi richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 14 febbraio 2012 n. 2059