Cronaca di un rinvio annunciato
Seppur doppiato nel giro di pochi giorni dal nuovo intervento governativo d'urgenza, la necessità di rimettere un po' di ordine nel profluvio di novità impone un breve esame anche della legge di conversione del decreto legge di inizio estate, quello che la sera del 30 giugno fece posare tutte le penne digitali già pronte nelle mani di tutti gli operatori (invero sempre più frastornati) di una tanto delicata quanto poco conosciuta branca del diritto, quella amministrativa.
In sede di conversione l'articolo 1 comma 1, quello comportante l'effetto di slittamento dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017, non viene modificato. Resta quindi l'intervento sull'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, con il rinvio di sei mesi, al 1° gennaio 2017, dell'efficacia della disposizione (articolo 136, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo) che obbliga tutte le parti del processo amministrativo, nonché il giudice, a sottoscrivere gli atti processuali con modalità digitali.
A fini di completezza, preme ricordare che tale articolo 136 detta disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici, prevedendo che «tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale» (comma 2-bis). La norma, quindi, prevedeva la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le modalità telematiche nel processo amministrativo.
La facoltà era stata mutata in obbligo dall'articolo 38 del Dl n. 90 del 2014, con una disposizione che non è mai stata efficace, in quanto lo stesso articolo 38 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha fissato un termine a partire dal quale il processo amministrativo telematico avrebbe dovuto affermarsi: originariamente la data era quella del 1° gennaio 2015, poi spostata al 1° luglio 2015 (Dl n. 192 del 2014), poi ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2016 (Dl n. 83 del 2015) e poi ancora spostata al 1° luglio 2016 (Dl n. 210 del 2015).
I rinvii erano altresì dovuti alla mancanza delle regole operative. Infatti, l'articolo 13, delle disposizioni di attuazione del cosiddetto codice demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale, l'introduzione di regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali. La relativa attuazione si è avuta solo con l'emanazione del Dpcm 16 febbraio 2016 n. 40 (“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico”), la cui applicazione era appunto fissata al 1° luglio 2016.
Peraltro, lo stesso articolo 13 prevedeva che, a fini di graduale introduzione del processo telematico, dalla data di entrata in vigore del regolamento (21 marzo 2016) e fino al 30 giugno 2016 si procedesse alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tar e il Consiglio di Stato, con modalità individuate dagli organi della giustizia amministrativa.
Anche il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 117, nella parte in cui modifica appunto tale articolo 13, non è stato modificato in conversione. >Viene così estesa la sperimentazione delle regole del predetto Dpcm fino al 31 dicembre 2016.
Neppure veniva modificato l'articolo 2 comma 1 del predetto decreto-legge 117 il quale precisava, tirando le somme, che al processo amministrativo telematico di cui al Dpcm 16 febbraio 2016 n. 40, dovrà essere dato avvio a partire dal 1° gennaio 2017.
Peraltro, secondo la prassi ormai assurta a vero e proprio principio di teoria generale del diritto, data una regola se ne prevede subito una eccezione o una modifica, in sede di conversione veniva aggiunto un comma 1 bis (che è ora abrogato per effetto del Dl 168), per consentire, fino al 31 marzo 2017, l'applicazione delle disposizioni oggi vigenti, che prevedono la facoltà della firma digitale degli atti. In sostanza, sempre «al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico», per i primi tre mesi di applicazione del pat (1 gennaio 31 marzo) sarà possibile sottoscrivere gli atti sia in modo tradizionale che digitalmente. Non sarà vigente, dunque, la nuova formulazione dell'articolo 136, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo
L'effetto di questa disposizione è dunque analogo a quello di una proroga di ulteriori 3 mesi dell'applicabilità del processo amministrativo telematico, posto che già attualmente esso opera in fase di sperimentazione, senza obbligatorietà per parti e giudici.