Civile

Da verificare al momento della decisione della causa la legittimazione ad agire per la nullità del brevetto

Lo ha stabilito la sezione I della Cassazione enunciando un principio di diritto

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di Mario Finocchiaro

In tema di nullità del brevetto per invenzione industriale, la legittimazione ad agire di chiunque abbia interesse a far valere detta nullità ex articolo118, comma 4, codice della proprietà industriale, deve sussistere ed essere verificata al momento della decisione della causa piuttosto che a quello della proposizione della domanda, trattandosi di condizione dell'azione che può sopravvenire anche in corso di giudizio. Questo il principio espresso dalla Sezione I della Cassazione con la sentenza 16 marzo 2022 n. 8584.

I precedenti
In termini generali, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, nel senso che le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, per cui la originaria pretesa deve ritenersi fondata se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione, atteso che con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte, Cassazione, ordinanza 9 novembre 2021, n. 32792. (Sostanzialmente conformi, tre le altre, Cassazione sentenze 11 febbraio 1975, n. 528, in Banca, borsa, titoli credito, 1975, p. 34 e 16 luglio 1973 n. 2059).
Per il rilievo che nelle controversie di concorrenza sleale per contraffazione di brevetto per invenzioni industriali, quando se ne sia verificata la scadenza al momento della decisione, il giudice non deve dichiarare improponibile la domanda di inibitoria, dovendo piuttosto rigettarla per difetto d'interesse ad agire ex articolo 100 Cpc, mentre resta fermo l'interesse del titolare del brevetto ad ottenere l'accertamento dell'avvenuta contraffazione, anche ai fini risarcitori, per il periodo precedente la sua scadenza dal momento che essa fa venire meno la privativa esclusivamente per il tempo successivo alla sua maturazione, Cassazione, sentenza 12 novembre 2019, n. 29252.

Brevetto per invenzioni industriali
Per altri riferimenti, cfr.:
- nel senso che in tema di brevetto per invenzioni industriali, sino a quando la domanda di privativa resta segreta, la contraffazione del trovato cui essa si riferisce non è giuridicamente concepibile (con conseguente esclusione, sancita dall'articolo 83-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, della tutela, anche in via cautelare); e tuttavia, in nessun modo la mancanza di brevetto (ovvero, l'inaccessibilità della domanda) o la mancanza di titolarità del brevetto ovvero la nullità di esso o la sua scadenza precludono la possibilità di agire in giudizio, rendendo, quindi, improponibile la domanda, salvo il rigetto dell'azione proposta allorché, al momento della decisione, il brevetto non sia stato ancora rilasciato, o la domanda di brevetto non sia stata ancora resa accessibile ovvero il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto. In tutti questi casi, pertanto, si ha, non già una domanda improponibile, ma una domanda infondata, versandosi in ipotesi di carenza, non di presupposti, ma di condizioni dell'azione, Cassazione, sentenza 14 marzo 2006, n. 5529, in Diritto e pratica delle società, 2006, fasc. 24, p. 83, con nota di Cori C., Inaccessibilità al pubblico della domanda di brevetto e tutela contro la contraffazione;
- per il rilievo che in tema di brevetto per invenzioni industriali, atteso che con la pubblicazione del provvedimento di concessione del brevetto europeo sorge il diritto di privativa sul trovato, il giudice, dinanzi al quale (per essere il prodotto da brevettare privo del requisito della novità), sia stata fatta valere la nullità di una domanda di brevetto europeo non ancora concesso, privo di giurisdizione al momento della domanda, ha - per l'applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis - la giurisdizione sulla azione proposta qualora venga pubblicata la concessione del brevetto in corso di causa, che comporta il sopravvenire di una condizione dell'azione, restando irrilevante lo stato del procedimento amministrativo di opposizione di terzi al rilascio del brevetto il cui esito positivo può solo dar luogo alla cessazione della materia del contendere, Cassazione, sez. un., sentenza 12 marzo 2008, n. 6532.

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