Responsabilità

Dalla Cassazione al Dl Infrastrutture, i nuovi perimetri dell’obbligo di assicurazione sulla Rc auto

La lunga strada di norme e sentenze che hanno esteso sempre più l’ambito in cui opera la copertura. Dai mezzi speciali da lavoro fino alla sosta in aree private

di Maurizio Hazan

Il rischio della circolazione stradale, a fronte di una sinistrosità ad altissima frequenza, è di forte impatto sociale per le conseguenze che possono derivare sia a carico dei conducenti (e proprietari) dei veicoli responsabili che, soprattutto, dei terzi danneggiati. Non a caso la circolazione dei veicoli è stata considerata dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 8620/2015) come un caso particolare di attività pericolosa. Da esso discendono sia il severo regime di responsabilità previsto dall’articolo 2054del Codice civile sia il correlato obbligo di assicurazione su tutti i veicoli a motore circolanti (articolo 122 del Codice delle assicurazioni).

Interpretazioni larghe

L’obbligo, oltre a proteggere conducenti e proprietari dei veicoli dai rischi patrimoniali risarcitori in caso di sinistro, tutela gli utenti della strada quali potenziali terzi danneggiati, garantendo loro una tasca capiente alla quale direttamente rivolgere le loro richieste di ristoro. Tale funzione di miglior tutela dei danneggiati costituisce, all’evidenza, la direttrice attorno alla quale la giurisprudenza, europea e nazionale, ha interpretato la normativa di riferimento, con l’obiettivo di dilatare, piuttosto che restringere, il perimetro oggettivo di applicazione dell’obbligo di assicurazione.

Due i quesiti centrali attorno al quale si è concentrata l’attenzione: quali siano i requisiti strutturali dei veicoli e quando gli stessi si debbano intendere in “circolazione” ai fini del loro assoggettamento all’obbligo assicurativo.

I requisiti strutturali

Quanto al primo tema, tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie sono soggetti all’obbligo: solo i mezzi stabilmente impossibilitati a muoversi (come può essere un veicolo ormai privo di ruote e ridotto a un rottame) «non assurgono – o non assurgono piu’ – al concetto di “veicolo”, con conseguente inoperatività della garanzia diretta del terzo danneggiato» (Cassazione, sentenza 8620/2015).

Deve trattarsi, ovviamente, di mezzi idonei a circolare sotto il profilo amministrativo, e dunque di essere identificabili, in quanto immatricolati e targati.

Il concetto di circolazione

Ciò detto, si tratta di comprendere quando un veicolo, come sopra definito, possa esser ritenuto “circolante” e dunque sottoposto all’obbligo assicurativo. Va subito chiarito che secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale il concetto di circolazione, per quanto evochi testualmente un dinamismo del mezzo, ricomprende, ai fini della responsabilità di cui all’articolo 2054 e del correlato obbligo assicurativo, sia lo stato di movimento, sia la situazione di arresto o di sosta.

I casi particolari

È dunque in copertura anche quell’evento dannoso derivante dalla movimentazione degli sportelli a veicolo fermo o, più in generale, da qualsiasi attività prodromica alla messa in marcia dal momento che «la sosta è essa stessa circolazione, la quale comprende in sé il complesso delle situazioni dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo» (Sezioni unite, sentenza 8620/2015). E non è di alcun rilievo il fatto che il motore fosse acceso o spento nel momento in cui si è verificato l’incidente (Corte di giustizia Ue, sentenza 28 novembre 2017, n. 514).

Qualche dubbio rimane in relazione ai cosìddetti mezzi polifunzionali, cioè concepiti anche per lo svolgimento di funzioni ulteriori rispetto al trasporto (come un’autogrù od altre macchine operatrici). Su questa tipologia di veicoli, le Sezioni unite del 2015 hanno sostenuto che l’obbligo assicurativo debba coprire anche gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni “diverse” per le quali il mezzo “circolante” è stato attrezzato, e che quindi rientrano nella sua normale funzionalità (come le operazioni di carico e scarico effettuate con «il braccio della gru» dalla circolazione del veicolo autogrù), pretendendo di escludere le prime dal concetto di circolazione stradale). Tale presa di posizione merita probabilmente di esser rivista, alla luce del diverso – e probabilmente più corretto - orientamento sostenuto dalla Corte di giustizia Ue, secondo la quale (sentenza 514/2017) non rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», una situazione in cui un veicolo «è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l’incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro» la forza motrice necessaria svolgere una attività diversa dalla circolazione su strada (nel caso di specie, azionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida).

La circolazione in aree private

Vi è poi un altro grande tema, che pare oggi esser stato risolto dalle Sezioni Unite, in accordo con la giurisprudenza europea. Quello attinente alla rilevanza, o meno, della natura – pubblica o privata – della via o del luogo in cui il veicolo circola. A questo riguardo, il 30 luglio 2021, la Cassazione ha stabilito che l’obbligo assicurativo, sussiste anche all’interno delle aree private (sentenza 21983/2021) e dunque all’interno dei terreni privati, dei cortili e dei parcheggi condominiali e via discorrendo.

In termini analoghi, del resto, si era già espresso il Dm del Mise n. 54/2020, avente ad oggetto la disciplina del contratto base della Rc auto.

Si tratta di una conclusione del tutto conforme all’impostazione ormai seguita in ambito comunitario e confermata con buona sintesi dalla proposta di riforma della direttiva 2009/103/CE presentata dalla Commissione nel 2018 (in cui si prevede che debba essere coperto da assicurazione «ogni utilizzo del veicolo, destinato di norma a fungere da mezzo di trasporto, che sia conforme alla funzione abituale del veicolo stesso, a prescindere dalle sue caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento».

Tale concezione allargata del concetto di circolazione può però ritenersi, per l’Italia, francamente innovativa, dal momento che sino ad oggi, con l’avallo della stessa giurisprudenza di legittimità, si riteneva che la norma di riferimento (articolo 122 del Codice delle assicurazioni) escludesse testualmente l’operatività della garanzia nelle aree private, ad eccezione di quei circoscritti casi in cui le stesse consentissero un numero di accessi indeterminati e tali da farle equiparare alle aree pubbliche (si pensi ai parcheggi dei grandi centri commerciali). E in tal senso dispone l’articolo 3 del Dm 86 del 1° aprile 2008.

Lo sforzo interpretativo oggi compiuto dalle Sezioni unite per stressare il contenuto dell’articolo 122 e leggerlo in modo “comunitariamente” orientato pare, dunque, piuttosto ardito.

Rimane il fatto che la nuova impostazione avrà ripercussioni sul mercato e e su tutte quelle polizze che sino ad oggi escludevano dalla copertura la maggior parte delle aree private, e sui premi assicurativi. Vi è, ad esempio, da chiedersi se, e in che termini, possa esser ancora richiesta, e concessa, la sospensione della garanzia (ancora ammessa, peraltro, dal contratto base) per i veicoli non utilizzati per un dato periodo e ricoverati all’interno di un terreno o di un garage privato (si pensi ai veicoli utilizzate nelle seconde case durante le vacanze).

Quando si richiede la sospensione della copertura

Stando ai princìpi sin qui espressi, una tale sospensione potrebbe esser richiesta solo nel caso in cui il veicolo venisse privato delle sue funzionalità tipiche e messo dunque nelle condizioni di non poter fisicamente circolare né produrre il rischio statico tipico di un mezzo circolante (si pensi – forse - ad un motociclo tenuto in salotto in esposizione o ad una vettura a cui siano state tolte le ruote).

Eventuali soluzioni di garanzia del tipo “pay per use” possono rivelarsi interessanti perché idonee a meglio graduare il premio in funzione dell’effettivo utilizzo “dinamico” del mezzo, rispetto ai periodi di fermo, in cui il mezzo stesso è sottoposto al solo rischio statico.

Ma tale ultimo rischio dovrà comunque esser coperto, ancorchè diversamente quotato ai fini del premio finale.

I dubbi su gare e autosaloni

Ma altri dubbi applicativi sorgono oggi, proprio alla luce delle sentenza 21983/2021.

Ad esempio se l’obbligo di assicurazione rimanga tale anche all’interno di autodromi, nell’ambito di competizioni sportive. Il dibattito è aperto, in sede europea, anche se i menzionati lavori di revisioni della Direttiva Auto sembrano andare nella direzione di escludere le gare e le competizioni sportive dall’obbligo assicurativo, a condizione però che gli stati membri provvedano in altro modo a obbligare gli organizzatori degli eventi a garantire la copertura assicurativa degli incidenti occorsi, in particolare a terzi, in quei contesti. Il che, in realtà, in Italia già avviene, nei modi e nei limiti stabiliti dall’articolo 124 del Codice delle assicurazioni.

Un altro tema dal serio impatto pratico riguarda l’assicurazione dei veicoli allocati in esposizione all’interno delle concessionarie per finalità di vendita, il più delle volte assicurati solo quando utilizzati in prova e muniti della relativa targa. Se non sono immatricolati, sono per definizione inidonei a circolare e, ove messi su strada a scopo di test, possono certamente fruire della copertura abbinata alla targa prova (Dpr 474/2001).

Diversa la questione quando si tratti di veicoli usati o comunque già immatricolati: per essi, la Cassazione (sentenze 17665/2020 e 28433/2020), ha escluso l’utilizzo della targa prova quando l’auto risulti già munita di carta di circolazione. La Suprema Corte ha infatti sostenuto che «la targa prova costituisce una deroga e, sostanzialmente “sana”, la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione [..]»,ma se l’auto è già in regola con tali presupposti la deroga non è funzionale allo scopo”.

Targa prova: la novità dell’ultimo decreto Infrastrutture

Per fare chiarezza sul punto e superare tale atteggiamento restrittivo è intervenuto pochi giorni fa il Decreto Infrastrutture (art. 1 comma 3 e ss) che ha esteso espressamente la possibilità di utilizzo della targa prova anche ai veicoli già muniti di carta di circolazione (a condizione, ovviamente, che “circolino su strada” per «esigenze connesse a prove tecniche» e «anche per ragioni di vendita o di allestimento»).

Con la riforma viene anche ribadito l’obbligo di assicurazione della targa prova, che dovrà ora essere assolto anche quando il veicolo che espone la targa sia già munito di carta di circolazione; e in questo caso dei danni risponderà l’assicuratore della targa prova anche se il veicolo fosse già altrimenti assicurato per la Rc auto, trattandosi – alla fine – di rischi simili ma diversi. La nuova norma sembra però non tener conto del nuovo orientamento europeo e si riferisce esclusivamente alla vera e propria circolazione dinamica su strada, l’unica compatibile con il concetto, ambulatorio, di “ targa prova”.

E dunque per i rivenditori, l’affermazione dell’obbligo assicurativo nelle aree private ripropone il problema dell’assicurazione del rischio statico dei veicoli in esposizione (rischio che anche se correlato a ragioni di vendita o allestimento non potrebbe comunque esser cumulativamente coperto da una sola targa prova). Salvo che la giurisprudenza finisca per ritenere che la semplice esposizione non integri di per sè un’ipotesi di circolazione (soggetta all’obbligo di copertura), quei veicoli potrebbero - tutti e ciascuno – dover esser assicurati per il rischio statico della Rc auto.

Il caso della minivoltura

Salvo si tratti di veicoli ceduti al commerciante con la cosiddetta minivoltura, quindi al solo fine di rivendita: essa è un trasferimento della proprietà con effetti “ridotti”, perché il veicolo, pur immatricolato, è ammesso su strada solo per finalità connesse alla vendita (ex articolo 56, comma 6, Dlgs 446/1997).

Tale sostanziale inidoneità alla circolazione del veicolo lo rende, ancorché già immatricolato, di fatto equiparato, sul piano funzionale, a uno non immatricolato all’origine: all’atto del trasferimento viene rilasciato un Documento unico espressamente «non valido per la circolazione». Il che pare sottrarre il veicolo all’obbligo assicurativo, salvo l’utilizzo della targa prova ove messo in circolazione a fini di test.


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