Amministrativo

Dalla ricusazione agli ausiliari, palazzo Spada detta importanti principi sul processo

Affrontato anche il tema dei presupposti della sospensione in caso di litispendenza delle liti

di Paola Rossi

Importanti principi del processo amministrativo sono emersi nella giurisprudenza amministrativa e da ultimo con la decisione del Consiglio di Stato n. 1040/2022.

Intervento
In materia di intervento nel processo amministrativo viene affermato il principio secondo cui a chi è portatore di un interesse - anche di mero fatto - è permesso di intervenire nel processo instaurato solo in via adesiva. Intervento che presuppone solo la possibilità di aderire a una delle tesi contrapposte nel processo, cioè ad adiuvandum o ad opponendum. Quindi è esperibile il solo intervento adesivo non essendo previsto quello cosiddetto "autonomo" disciplinato dal Codice di procedura civile.
È previsto il ricorso incidentale per "domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale" a norma dell'articolo 42, comma 1, del Codice del processo amministrativo. Lo stesso è azionabile - nei casi di giurisdizione esclusiva - per proporre le sole domande riconvenzionali (nei termini e con le modalità del ricorso incidentale). Non è ammesso l'intervento in giudizio del soggetto portatore di un interesse legittimo autonomo. L'intervento diretto in appello è disciplinato dall'articolo 97 del Cpa che lo ammette, da parte di chiunque abbia interesse nella contestazione, anche ove titolare di un interesse di mero fatto.

Limiti dimensionali
Nel processo amministrativo gli atti da presentare in giudizio devono rispettare - in base al principio di sinteticità - dei limiti dimensionali che consentano l'agevole trattazione ed esame da parte del giudice. Non esiste una vera e propria sanzione per la prolissità dell'avvocato, ma secondo alcuni orientamenti il giudice è autorizzato a contemplare solo la parte dell'atto che rientra nel limite dimensionale fissato dalla disciplina processuale. Ma esistono casi eccezionali dove si può essere autorizzati a tale superamento dimensionale.
Si tratta dell'autorizzazione ex post derivante dal combinato disposto degli articoli 3, 5 e 6 del Dpcs 167/2016. Tale superamento dei limiti dimensionali può scattare solo con l'ok del giudice procedente e soprattutto solo prima della deliberazione della sentenza. L'autorizzazione va chiesta con esplicita istanza della parte tenuta ad indicare i gravi e giustificati motivi che la sostengono.

Sospensione
Nel processo amministrativo il rinvio della trattazione della causa (articolo 73, comma 1 bis, del Cpa) è evenienza eccezionale. Al pari della sospensione del processo. La pregiudizialità tra due cause pendenti può determinare la sospensione della lite che dipende dalla definizione dell'altra. La ragione fondante di tale previsione è quella di evitare il rischio di conflitti tra cose giudicate. Il presupposto che dimpone la sospensione è che le due cause (pregiudicante e pregiudicata) siano pendenti in primo grado. La sospensione del processo per pregiudizialità è regolata in base alla previsione dell'articolo 295 del Codice di procedura.
Non è invece rilevante la "mera connessione" tra i due processi ma deve ricorrere un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica che sussite "solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra" e tale definizione deve raggiungere l' efficacia del giudicato. Altrimenti se vi è pregiudizialità fra due giudizi e quello pregiudicante sia stato definito, ma non passato in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta in via facoltativa (articolo 337 Cpc).

Astensione e ricusazione
In caso di ricusazione e dovere di astensione si applicano al giudice amministrativo e ai propri ausiliari le medesime regole e stessi presupposti. Infatti, anche nel processo amministrativo, la violazione del dovere di astensione obbligatoria deve essere fatto valere dalla parte interessata esclusivamente con lo speciale procedimento della ricusazione. E la violazione del dovere di astensione non costituisce ex se causa di nullità della sentenza o dell'accertamento tecnico. Se il motivo ricusatorio consiste nel dolo del giudice o dell'ausiliario oppure deriva dall'assunzione della qualità di parte, si prescinde dalla presentazione dell'istanza di ricusazione e va esaminato il motivo di gravame incentrato sulla nullità dell'accertamento. Ma tale nullità è comunque irrilevante se il ricorso di primo grado è in sé inammissibile o infondato rendendo non necessari gli esiti dell'attività dell'ausiliario del giudice.

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