Civile

Danni da circolazione: per l’azione di risarcimento rileva l'autenticità del contrassegno

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di Mario Piselli

In tema di assicurazione per danni da circolazione di veicoli, il terzo danneggiato non è tenuto a effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciati solo il certificato e il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione, come gli consente l'articolo 7 della legge 990/1969 (ora sostituito dall'articolo 127 del Dlgs 7 settembre 2005 n. 209). Pertanto il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 3378 del 2015 è il seguente: quello che rileva per la promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore è infatti l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.

La motivazione dei giudici - Il giudice di legittimità ha ricordato, in argomento, che il contrassegno e il certificato di assicurazione operano nell'interesse e a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi un ragionevole affidamento sulla detta comunicazione; per l'effetto, il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per la Rca all'assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall'onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto.

In forza del combinato disposto dell'articolo 7 della legge 990/1969 e dell'articolo 1901 del Cc, infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'articolo 1901 del Cc, anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l'autenticità del contrassegno.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 20 febbraio 2015 n. 3378

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