Responsabilità

Danni da colpo di frusta, serve l’esame strumentale

Non basta la valutazione medica del legame del pregiudizio con il sinistro

di Antonio Serpetti di Querciara

Il “colpo di frusta” è risarcibile solo se il legame con il sinistro stradale è provato da idonei esami clinici strumentali. In mancanza, può essere risarcito solo il danno biologico temporaneo. Lo ha deciso la Cassazione che, con l’ordinanza 40753 del 20 dicembre 2021, si è inserita nel dibattito giurisprudenziale sull’applicazione del comma 2 dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209 del 2005).

La norma stabilisce che tutte le lesioni di lieve entità (fra cui il “colpo di frusta”) possano essere risarcite solo se accertabili mediante accertamenti clinico-strumentali e con valutazione medico-legale. L’interpretazione di questa disposizione implica importanti conseguenze sul piano pratico: il numero dei risarcimenti erogati dalla compagnie assicuratrici a chi lamenta danni in conseguenza di sinistri stradali cambia sensibilmente se si dà credibilità al solo referto del medico curante (che recepisce quanto riferito dal paziente) o si richiede la prova strumentale del danno alla salute.

La questione è stata anche oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale, che ne ha ritenuto la legittimità e ne ha invocato una applicazione costituzionalmente orientata (sentenza 242 del 2015).

Il più recente orientamento della Cassazione (da ultimo 12961/2021) ammette l’esistenza di un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali (come radiografia, risonanza magnetica o Tac), purché ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti della sua sussistenza e dell’individuazione del sinistro come causa del danno.

Nel caso deciso con l’ordinanza 40753/2021, in primo grado era stato riconosciuto il risarcimento del danno permanente all’integrità psicofisica sulla base degli accertamenti compiuti prima dal medico curante e poi dal Ctu, in relazione sia ai danni, sia al nesso di causa. Ma la Suprema corte ha ritenuto che, in assenza di una prova obiettiva di un danno causalmente riconducibile all’incidente (lesione vertebrale o presenza di edema all’epoca del fatto), il danno biologico permanente non fosse riconducibile perché non adeguatamente provato da esami clinici obiettivi e strumentali, che ne attestassero il collegamento causale con il trauma subito.

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