Civile

Danno erariale, la giurisdizione della Corte dei conti si estende anche agli amministratori delle partecipate

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di Andrea Alberto Moramarco

La Corte dei conti è l'organo giurisdizionale deputato a decidere in caso di danno erariale da omissione dei versamenti delle imposte comunali riscosse da società partecipate e private. La giurisdizione contabile sussiste poi anche nei confronti degli amministratori delle società partecipate, in quanto il danno provocato si riferisce direttamente all'ente pubblico. Lo hanni affermato le Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 31755, depositata ieri, in relazione a una complessa vicenda che ha coinvolto il Comune di Aprilia; la Srl mista con partecipazione maggioritaria dello stesso ente locale e affidataria del servizio di riscossione e la Spa, effettivo esecutore del servizio.

Il caso - La società concessionaria veniva accusata di aver omesso il versamento nelle casse dell'ente locale di ingenti somme a titolo di entrate comunali, per un danno erariale addirittura pari a più di 43 milioni di euro. In sostanza, la società partecipata era accusata di gravi illiceità e inadempienze perché, di fatto, aveva conferito tutti i suoi compiti tramite mandato con rappresentanza alla società di diritto privato, che di fatto era l'unico esecutore del servizio di riscossione, senza però svolgere alcuna attività di controllo su quest'ultima. Proprio a causa della totale delega del servizio, e in assenza di meccanismi societari di controllo sul socio privato, si era creato negli anni un enorme buco nelle somme da riversare all'ente.
A seguito di denuncia del sindaco della città e delle indagini della procura contabile, la vicenda finiva poi dinanzi alla Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità per danno erariale commesso dagli amministratori di tutti gli enti interessati. I giudici contabili, sia in primo che in secondo grado, ritenevano tutti i soggetti coinvolti responsabili e sottolineavano, in particolare, il ruolo chiave nella vicenda svolto dalla società concessionaria, ritenuta una «scatola vuota», la quale tramite una delega senza controllo al socio privato, aveva contribuito in maniera determinante alla causazione del danno erariale.

La giurisdizione della Corte dei conti - La gravissima vicenda viene portata poi all'attenzione delle Sezioni unite per i profili inerenti la giurisdizione. Nello specifico, l'amministratore della Srl riteneva che non poteva affermarsi nei suoi confronti la giurisdizione contabile, non essendovi mai stato alcun potere di controllo o veto nei confronti dell'operato del socio privato. I giudici di legittimità non hanno condiviso però questo ragionamento e con una lunghissima sentenza, colma di richiami giurisprudenziali, confermano la giurisdizione contabile.
Nella fattispecie la responsabilità per i danni prodotti dall'omesso versamento è senz'altro erariale, in quanto si è creato un rapporto di servizio tra l'ente locale e le società interessate, entrambe da considerarsi concessionarie, «in via diretta o in forza di contratto concluso dalla ...srl con ... spa», rivestendo cioè «le due compagini natura di agenti contabili». Quanto poi alla posizione specifica dell'amministratore della società partecipata, il collegio ha sottolineato che non si è trattato di un danno provocato da quest'ultimo alla stessa società, il che avrebbe fondato la giurisdizione ordinaria; bensì si è trattato di un danno subito direttamente dall'ente pubblico, il che determina un «radicamento della giurisdizione contabile» anche nei suoi confronti.

Corte di Cassazione – Sezioni unite – Sentenza 5 dicembre 2019 n. 31755

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