Responsabilità

Danno non patrimoniale automatico in caso di coma e lunga degenza riabilitativa

I giudici di merito si erano impuntati sull'uso del casco non allacciato

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di Giampaolo Piagnerelli

Riconosciuto il danno non patrimoniale al minore investito e che per questo è stato diversi giorni in coma e che ha subito una riabilitazione particolarmente lunga. Si tratta, infatti, di elementi che hanno ingenerato ansia e sofferenza nei parenti più stretti. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 25843/20.

Venendo ai fatti in un incidente stradale la vittima, un minorenne, era rimasto diversi giorni in coma, aveva subito una lunga degenza ospedaliera e una prolungata attività di riabilitazione. I giudici di merito hanno valutato il caso in maniera superficiale, finendo per arrivare a una conclusione non adeguata al risarcimento del danno non patrimoniale. I giudici del Tribunale, infatti, hanno dato molta importanza al fatto che il giovane non tenesse il casco allacciato. I giudici di merito non avevano fatto dietro-front nemmeno dopo avere sentito una testimonianza che, invece, confermava come il casso fosse allacciato.

La Cassazione, per stralciare la sentenza di merito eccessivamente generica, ha ricordato come in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementato dal giudice con motivazione analitica e non stereotipata, in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, "sicché incorre in nullità e in violazione degli articoli 1226 e 2056 del Cc sotto il profilo della carenza di idonea motivazione sull'integralità del risarcimento, il giudice di merito che non motivi in modo adeguatamente analitico sulle circostanze idonee a personalizzare la liquidazione pure idoneamente allegate e in parte provate dal danneggiato". Nel caso de quo la Cassazione ha preso in considerazione elementi provati che hanno delineato la sofferenza patita dai genitori nel vedere il proprio figlio ridotto in quelle condizioni.

Il principio di diritto. Di qui il principio di diritto secondo cui "il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere integralmente risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, potendo di essi darsi prova anche per allegazioni di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza (come l'ordinarietà della sofferenza dei genitori nei non pochi giorni di coma del figlio e nei periodi in cui se ne presentava incerto il recupero, nonché quella dell'assistenza a un figlio minorenne già convivente, a lungo ricoverato lontano dalla residenza familiare e poi soggetto a non semplice riabilitazione)".

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