Civile

Dare dell’«imbianchino» a un pittore è diffamarlo e va risarcito con 3mila euro

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di Marisa Marraffino

Mai dare dell’«imbianchino» a un pittore di professione via social, pena esser pronti a incassare una condanna per diffamazione (anche se solo in sede civile) e a pagare un bel risarcimento.

Non ha avuto dubbi in proposito la Corte d’appello dell’Aquila, che lo scorso 18 novembre (sentenza 1888/2019) ha condannato un incauto ma accanito sbeffeggiatore via Facebook a risarcire 3mila euro al soggetto così apostrofato. E questo nonostante il contesto di “critica politica” in cui si è svolta la vicenda.

La questione
La vittima, ovvero il pittore, anche esperto d’arte e studioso, aveva appena ricevuto un incarico di consulenza per un piccolo Comune.

La voce dell’incarico si era sparsa e sulla pagina Facebook di un candidato consigliere comunale non erano mancate le osservazioni a dir poco critiche. Tra queste, quella del fratello dell’ex sindaco del paese, che aveva appunto apostrofato il pittore come «imbianchino», «agorafobico» e «ritrattista rionale».

La vicenda ricorderebbe le novelle nate dalla penna di Guareschi, se non fosse che è finita sia davanti al giudice penale sia a quello civile, con conseguenze diverse.

Il processo penale
In sede penale, il tribunale aveva condannato per diffamazione l’autore delle frasi per il riferimento alla patologia (agorafobia) della persona offesa. La Corte d’appello aveva invece riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato. La Corte di cassazione aveva poi annullato la sentenza di secondo grado, ma soltanto per gli effetti civili, rinviando alla Corte d’appello dell’Aquila soltanto per l’eventuale quantificazione del danno.

Il processo civile
Da qui il processo civile che analizza nel dettaglio le frasi usate e il loro effettivo grado di offensività. Per i giudici d'appello non è tanto l’aggettivo «agorafobico» a essere offensivo quanto il termine «imbianchino», evidentemente usato in modo dispregiativo perché rivolto a un pittore di professione «ingiustamente e gratuitamente paragonato a chi usa la vernice per affrescare le abitazioni».

E chissà se - ricalcando la vicenda in esame - sarà ritenuto reato dare del geometra a un architetto o dell’infermiere a un medico. Con tutti i risvolti del caso.


Come si quantifica il danno

La sentenza si segnala anche per la puntuale indicazione dei criteri per la quantificazione del danno in casi di diffamazione. La pronuncia prende in considerazione otto diversi parametri:

1. la notorietà dell’autore della diffamazione

2. la carica pubblica o ruolo sociale ricoperto dalla vittima

3. l’eventuale reiterazione della condotta

4. la gravità dell’offesa nel contesto in cui è inserita

5. la diffusione del testo diffamatorio

6. lo spazio delle frasi diffamatorie

7. l’eventuale risonanza mediatica

8. l’intensità dell’elemento soggettivo


I limiti della critica politica

Non è la prima volta che i tribunali si pronunciano sui limiti del diritto di critica in ambito politico. Se è vero che la critica politica ha margini più ampi, questa non può mai trasmodare in attacchi personali o invettive gratuitamente denigratorie. Così per alcuni tribunali si possono usare espressioni come «falso», «bugiardo», «giuda» e «traditore» per l’avversario politico, ma non «infame», «vigliacco» o «mentecatto».

Facile in teoria, la distinzione è meno netta nella pratica. A fare la differenza spesso è il contesto in cui è conferita la frase e il complesso delle frasi usate. Così il termine «buffone» a volte può essere considerato diffamatorio ai fini del risarcimento del danno (Tribunale di Roma, sentenza 16263 del 9 agosto 2019), ma non può valere una condanna penale se inserito in un contesto di critica politica accesa e vivace che non sia un attacco personale (Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 19509 del 7 giugno 2006).

A differenza del diritto di cronaca, la critica politica non è una narrazione di fatti, ma si esprime mediante un giudizio o un’opinione, che pertanto non può mai essere rigorosamente oggettiva. Quello che però non dovrebbe mai mancare è il rispetto della dignità degli altri: la critica politica- stando ai giudici - non può mai essere l’occasione per attacchi alla persona, alla sua dignità e al suo patrimonio morale (Tribunale di Palermo, sentenza 2085 del 24 ottobre 2019).

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