Debiti tributari, solo con la cartella di pagamento c’è l'incompatibilità del consigliere comunale
Il sindaco o il consigliere comunale che ha un debito tributario liquido ed esigibile nei confronti del comune non può essere dichiarato decaduto dalla sua carica per incompatibilità, se manca la notificazione della cartella di pagamento. Solo questo atto, infatti, determina con certezza l'esistenza del debito tributario che fa scattare l'incompatibilità prevista dall'articolo 63 comma 1 n. 6 del testo unico degli enti locali. Questo è quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 10947 depositata ieri.
Il caso - Il protagonista della vicenda è un consigliere comunale dichiarato decaduto dalla sua carica con delibera del consiglio comunale perché si trovava nella situazione di incompatibilità prevista dal citato articolo del Dlgs. 267/2000, dovuta dall'esistenza di un debito tributario nei confronti del comune. Per 13 anni il consigliere non aveva pagato l'Ici.
Il consigliere si era rivolto ai giudici per far accertare l'insussistenza della causa di incompatibilità e il suo conseguente diritto di rimanere in carica. Egli affermava di non aver mai ricevuto l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del Dpr 602/1973 (riscossione delle imposte sul reddito), previsto dall'articolo 63 comma 1 n. 6 del testo unico degli enti locali quale presupposto necessario, assieme alla presenza di un debito liquido ed esigibile, per la sussistenza della causa di incompatibilità.
I giudici di merito non erano però d'accordo con il consigliere. In particolare, la Corte d'appello aveva ritenuto che la mancanza dell'avviso non fosse così rilevante da poter escludere l'incompatibilità, a maggior ragione considerando che il consigliere aveva attivato la procedura di accertamento con adesione, riconoscendo così implicitamente il suo debito.
L'incompatibilità della carica per debiti tributari - La questione viene analizzata dalla Cassazione che ritiene errate le valutazioni fatte dalla Corte d'appello. I giudici spiegano che la ratio della causa di incompatibilità deve essere cercata «nell'esigenza di scongiurare il rischio di un non corretto esercizio delle funzioni inerenti alla carica di amministratore locale da parte dell'eletto, il quale, essendo debitore verso l'ente, si trovi a rivestire una posizione di potenziale conflitto di interessi con l'ente locale». E nel seguire questa impostazione, i giudici di merito hanno ritenuto di poter autonomamente indagare sull'esistenza del debito attribuendo valore ad elementi non presi in considerazione dalla normativa, come appunto la proposizione dell'istanza di accertamento con adesione presentata dal consigliere.
La Cassazione a questo punto rilegge le disposizioni dettate sulla riscossione dei tributi alla luce delle novità legislative e ritiene che i giudici di merito avrebbero dovuto invece verificare se fosse stata notificata la cartella di pagamento, che nell'attuale sistema, se non viene impugnata dal contribuente, assume la stessa funzione dell'atto di mora di cui all'articolo 46 del Dpr 602/1973, non più attuale. In altri termini, solo la notificazione della cartella di pagamento, seguita dalla sua mancata impugnazione, è in grado di «cristallizzare un accertamento definitivo dell'esistenza del debito tributario», integrando così «la causa di incompatibilità prevista per colui che voglia ricoprire una delle cariche pubbliche», indicate dall'articolo 63 comma 1 n. 6 del testo unico degli enti locali.
Corte di Cassazione – Sezione I – Sentenza 27 maggio 2015 n. 10947