Civile

Debutta la nuova class action ma non c’è nulla di pronto

A un mese dall’entrata in vigore della riforma, prevista per il 19 novembre, mancano ancora i decreti attuativi

di Bianca Lucia Mazzei

A un mese dall’entrata in vigore della riforma della class action - prevista per il 19 novembre - mancano ancora tutti i decreti di attuazione della legge 31/2019, a partire dal più importante: quello che stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’elenco delle organizzazioni e delle associazioni abitate a promuovere le azioni di classe che doveva arrivare addirittura un anno fa.

La situazione
La riforma della class action, fortemente voluta dal M5S e approvata a larghissima maggioranza a marzo 2019, prevedeva tre decreti attuativi, di competenza del ministero della Giustizia, e la predisposizione dell’area del portale dei servizi telematici del ministero necessaria per lo svolgimento delle attività processuali. Il largo utilizzo della tecnologia è una delle novità della riforma e proprio la messa a punto del sistema informatico ha giustificato la posticipazione dell’entrata in vigore di 12 mesi, poi prorogati a 19. Secondo il ministero della Giustizia il collaudo inizierà questa settimana, ma anche a voler essere ottimisti le buone notizie si fermano qui.

Quanto ai decreti, infatti, mancano sia quello con il modello della domanda di adesione, sia l’altro sui compensi dei difensori. L’assenza più grave, però, è il decreto sull’elenco delle organizzazioni che possono promuovere le future class action, che fra l’altro prevede anche un passaggio nelle Commissioni parlamentari. «L’individuazione del soggetti legittimati è un tassello fondamentale - dice Paolo Martinelli, presidente di Altroconsumo - altrimenti si rischia la paralisi».

DALLA CONDANNA AI RISARCIMENTI

Novità e nodi applicativi
La legge 31 amplia il campo di applicazione della class action: potrà essere proposta da tutti i cittadini, imprese e professionisti (e non più solo consumatori) sia per far valere responsabilità contrattuali (come oggi), sia quelle extracontrattuale, oggi circoscritte alle pratiche commerciali scorrette e ai comportamenti anticoncorrenziali. Non sono però cambiati i filtri di ammissibilità, fra cui quello dell’omogeneità dei diritti individuali: uno scoglio che ha bloccato molte azioni. «Danni ambientali, sanitari e violazione della privacy sono i campi dove ci potrebbe essere una maggiore applicazione», dice l’avvocato Pietro Pouché, dello studio legale internazionale Herbert Smith Freehills .

Ma è la terza fase della “nuova” class action, quella che si apre con la sentenza di condanna, a destare le maggiori perplessità. Questa pronuncia, infatti, accerta le responsabilità ma non chiude il procedimento poiché la riforma (a differenza di quanto accade oggi) consente l’adesione alla class action anche dopo la condanna. Una possibilità fortemente contestata dalle imprese. «Impedisce alle aziende di avere contezza della classe e dell’entità dei risarcimenti e sbilancia il sistema a sfavore delle imprese» sottolineano in Confindustria, che continua a chiederne la modifica.

La sentenza di condanna apre un lungo e complicato percorso che ricorda quello fallimentare e vede come protagonisti il rappresentante unico degli aderenti (che deve avere i requisiti del curatore fallimentare) e il giudice delegato, che deciderà gli importi delle liquidazioni. Il rappresentante degli aderenti dovrà predisporre il progetto dei diritti individuali in cui, dopo aver valutato le domande di adesione (e relative prove) e le memorie difensive del condannato, prende posizione su ogni richiesta.

I tempi previsti dalla legge sono serrati: il “resistente” (impresa o ente gestore di servizi pubblici) ha 120 giorni per contestare le richieste degli aderenti (e quelle cui non risponde sono considerate ammessi), il rappresentante ha 90 giorni per presentare il progetto dei diritti individuali e 60 per apportare variazioni. Non è chiaro però cosa succede se queste scadenze non vengono rispettate, evento non improbabile visto che le adesioni alle class action possono essere centinaia, se non migliaia.

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